Pubblicato 2 Marzo 2021 • Aggiornato 9 Settembre 2021 14:27
Il nuovo tempo indeterminato ha debuttato il 1° gennaio 2015 sostituendo il vecchio contratto per le nuove assunzioni e ammorbidendo i vincoli imposti dall’articolo 18: niente reintegro per i licenziamenti di tipo economico e disciplinare, inalterato nei casi di licenziamenti discriminatori.