Come utilizzare ComUnica per le attività di impresa

di Filippo Davide Martucci

14 Novembre 2012 11:15

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Guida alla compilazione e invio del Modello ComUnica per la creazione o cancellazione d’impresa, l'avvio o la cessazione d'attività e le eventuali variazioni.

La normativa vigente impone alle imprese di ricorre al modello ComUnica ai fini della creazione o cancellazione d’impresa, oltre che per l’inizio, la variazione e la cessazione dell’attività.
Attraverso il modello si espleta infatti la Comunicazione Unica, istituita con l’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con modif. nella L. 2 aprile 2007, n. 40:

=>Leggi la Guida alla Comunicazione Unica per le imprese

Il modulo ComUnica deve essere presentato al Registro delle Imprese, così da ottemperare agli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e assicurativi previsti dalla legge. Rivolgendosi allo Sportello Unico del Registro afferente la propria Camera di Commercio, e formalizzando un’unica pratica, si ottempera agli obblighi procedurali nei confronti di INPS, Camera di Commercio, INAIL e Agenzia delle Entrate.

=>Leggi come avviare l’impresa in un giorno con SUAP, ComUnica e SCIA

Come funziona ComUnica

La Comunicazione Unica si effettua online presso il sito Registroimprese.it tramite il software gratuito “ComUnica” o “StarWeb” (o anche “ComunicaFedra” in alcuni casi).

Si compilano i campi e si allega la modulistica richiesta. La pratica deve essere firmata digitalmente e deve riportare l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la consegna delle ricevute.

La procedura è semplice: il Registro riceve la pratica, ed entro 5 giorni invia all’impresa la ricevuta di protocollo (che attesta l’avvenuta comunicazione) e quella della Comunicazione Unica, inviando la documentazione necessaria agli altri enti interessati, che hanno l’obbligo di notiziare l’impresa nei successivi 7 giorni.

La Comunicazione Unica consente dunque di saltare diversi passaggi ma richiede firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – la cui casella va indicata nel modello ComUnica – obbligatoria per tutte le imprese, comprese le ditte individuali:

=>PEC obbligatoria per imprese e professionisti

In seguito alla Comunicazione, anche se non ancora operativa l’impresa riceve già codice fiscale e partita IVA dal’Agenzia delle Entrate.

Ogni ente lavorerà in maniera autonoma per le questioni di propria competenza, e lo Sportello Unico non sarà responsabile dei singoli procedimenti che restano a carico dei singoli enti.

Come inviare ComUnica

Anche il rappresentante legale dell’azienda o l’intermediario possono presentare il modello ComUnica : il sistema informatico, dopo aver verificato le credenziali dell’utente (dotato di PEC, firma digitale e credenziali Telemaco per l’invio di pratiche telematiche al Registro Imprese), l’esatta compilazione dei modelli e la correttezza di tutta la procedura di invio (account e firma digitale utilizzati, pagamento delle imposte e dei diritti se dovuti) fornisce l’esito del procedimento.

In caso di esito negativo il richiedente riceve una notifica in tal senso sulla propria PEC, mentre se la procedura va a buon fine, la pratica viene munita di protocollato e inviata attraverso gli strumenti informatici agli enti interessati.

In caso di errori è possibile effettuare delle modifiche attraverso una pratica sostitutiva contenente le dovute correzioni, ma solo nel caso in cui il Registro Imprese non abbia ancora evaso quella originaria.

Copia della comunicazione, completa di tutti gli allegati, viene inserita nel database ottico del Registro.

Con D.M. 13 luglio 2012 è stato approvato il nuovo modello di ricevuta dell’accettazione di Comunicazione Unica, comprendente nuovi obblighi di comunicazione al Registro.
Sono stati inseriti nuovi richiami in merito al Comune di riferimento del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ed alla gestione INPS: la voce “INPS previdenza artigiana” e stata sostituita da “INPS imprese artigiane”; sono state inserite nuove forme previdenziali, quali “INPS imprese del commercio e dei servizi” e “INPS coltivatori diretti-imprenditori agricoli professionali”.