Disco verde presso il Parlamento europeo l’AI ACT, primo schema al mondo di Regolamento UE dei sistemi di Intelligenza Artificiale.
Un passo in avanti nell’iter di approvazione definitiva del compendio normativo, il cui obiettivo è quello di prevedere precisi diritti e doveri per tutti le parti utenti e aziende.
Sono ad esempio previsti obblighi per sistemi di IA ad alto rischio ed in generale un concreto argine all’uso massivo e non dichiarato di chatbot per realizzare testi, immagini e video senza che sia chiaramente identificata la loro creazione artificiale.
Con l’entrata in vigore ed il recepimento normativo del nuovo Regolamento UE, ad esempio, i contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale dovranno essere riconoscibili.
Entrata in vigore dell’AI ACT: quando è prevista
Parlamento e Consiglio Ue avevano già raggiunto lo scorso dicembre un accordo provvisorio sulla prima legge europea per gestire i contenuti prodotti per il tramite di soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale. Successivamente è stato approvato dal Coreper (composto dai rappresentanti della UE a 27) anche il testo del Regolamento nella sua versione definitiva. Infine, l’Europarlamento lo ha approvato.
Adesso mancano ancora numerosi passaggi burocratici prima dell’entrata in vigore e del recepimento nei singoli Stati Membri, ma la strada è tracciata.
I prossimi passi sono l’approvazione del Consiglio UE, la pubblicazione sulla Gazzetta Europea, l’applicazione scaglionata delle misure dopo l’entrata in vigore (da 6 a 36 mesi).
Intelligenza Artificiale: freno UE alla raccolta di dati
Con l’AI ACT ci si propone di assicurare che l’Intelligenza Artificiale tuteli democrazia, Stato di diritto e sostenibilità ambientale, impostando livelli di rischio diversificati, con relativi adempimenti e prevedendo anche un sistema di sanzioni in caso di violazioni. Nello specifico, il Regolamento mira a catalogare le attività connesse all’AI per livelli di rischio, a partire dai quali stabilire regole, vincoli e procedure.
Alcune delle regole previste riguardano l’uso di sistemi di identificazione biometrica (RBI), che negli spazi accessibili al pubblico potranno essere usati solo previa autorizzazione del giudice in caso di reati di particolare gravità, di ricerche mirate di vittime o di prevenzione di una minaccia terroristica specifica e attuale. Non sarà possibile, invece, usare quelli che utilizzano caratteristiche sensibili, come le credenze religiose e la razza.
Altri divieti riguardano la raccolta massiva di immagini del volto da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, il riconoscimento delle emozioni in ambito lavorativo e nelle scuole.
Tutele e diritti dei consumatori
In tema di adempimenti, viene individuata la categoria dei sistemi di intelligenza artificiale generici, che dovranno vantare requisiti di trasparenza ed essere accompagnati da apposita documentazione tecnica, per garantire il rispetto della leggi UE sul diritto d’autore.
Tutti i contenuti generati dall’IA dovranno essere classificati come tali e dunque riconoscibili nel momento della loro fruizione o interazione con il consumatore finale.
Per quanto riguarda gli obblighi, inoltre, per alcuni settori diventerà indispensabile attuare una valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali.
I cittadini, tra l’altro, potranno presentare reclami sui sistemi di IA e ottenere informazioni sulle decisioni basate sui sistemi di IA ad alto rischio che in qualche modo impattano sui loro diritti.
Una novità stabilita dal testo è anche l’attivazione di misure a supporto dell’innovazione e delle PMI, al fine di renderle indipendenti dei giganti del settore e riuscire a sviluppare in autonomia i propri sistemi di IA.
Applicazioni vietate
Le nuove norme dell’AI ACT vietano le applicazioni di intelligenza artificiale che minacciano i diritti dei cittadini:
- categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili;
- estrapolazione di immagini facciali dal Web o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso;
- sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole;
- sistemi di credito sociale;
- pratiche di polizia predittiva (basate esclusivamente su profilazione o valutazione delle caratteristiche di una persona);
- sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone.
Tutti i dettagli, sul sito web dell’Europarlamento.