Le persone con disabilità che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104 possono acquistare sussidi tecnici e informatici con IVA al 4%, in quanto dispositivi in grado di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione.
La normativa vigente descrive giàrequisiti e procedura per la presentazione delle richieste, tuttavia non fornisce indicazioni sui limiti al numero di dispositivi acquistabili con IVA ridotta.
Numero di dispositivi agevolabili in 104
Rispondendo al quesito di un utente in merito a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non ci sono limiti al numero di dispositivi acquistabili (computer, ecc.) purchè siano seguite le specifiche disposizioni di legge sulla documentazione da presentare per ciascuno di essi.
Il chiarimento era stato già fornito lo scorso aprile, con la risposta n. 282/2023 a specifico interpello.
IVA ridotta: quali documenti servono in Legge 104
Chi è in procinto di acquistare un sussidio informatico beneficando dell’IVA ridotta è tenuto a presentare al venditore copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, che attesti l’invalidità funzionale permanente e da cui risulti nel dettaglio il collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio stesso.
I riferimenti normativi che contengono istruzioni, documenti necessari e procedura da seguire sono dati dal decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998 modificato dall’articolo 29-bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021.
Quali dispositivi possono essere acquistati con IVA al 4%
Rientrano nel beneficio fiscale, precisamente, le apparecchiature e i dispositivi realizzati avvalendosi di tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.
I device devono assistere la riabilitazione e agevolare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.
La documentazione presentata deve far emergere il collegamento funzionale tra la disabilità e il sussidio da acquistare. Questa condizione è valida anche per ausili realizzati per usi diversi e non creati originariamente per persone affette da handicap.