L‘AgCom ha approvato il 5 dicembre il nuovo Regolamento sui contratti tra operatori e utenti per i servizi di Telefonia e Internet, per adeguarsi alle nuove norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e disciplinare gli adeguamenti tariffari.
Con la nuova delibera n. 307/23/CONS si conferma la legittimità delle tariffe indicizzate all’inflazione purché queste presentino condizioni contrattuali eque e trasparenti e siano applicate previo consenso esplicito rilasciato in fase contrattuale. Diversamente, gli aumenti automatici sono nulli.
Il Regolamento copre contratti di servizi telefonici, connettività e terminali per diverse categorie di utenti finali: consumatori, microimprese, piccole e grandi imprese, organizzazioni non-profit.
Adeguamento tariffe all’inflazione previo consenso
Una sezione specifica del Regolamento riguarda l’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.
- Per i contratti già in vigore che non prevedono l’adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo ISTAT, si prevede che tale meccanismo sia nullo senza esplicito consenso scritto dell’utente, se invece il meccanismo di indicizzazione era indicato nel contratto, l’operatore può aumentare le tariffe (anche in misura maggiore rispetto alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo FOI).
- Per i nuovi contratti (e per i vecchi dopo aver raccolto il consenso) gli operatori potranno prevedere rincari automatici sia legati all’indice Istat sia con soglie minime o rincari extra.
Tutele per i consumatori sull’aumento delle tariffe TLC
Oltre all’esplicito consenso (almomento del contratto o su proposta successiva dell’operatore), è previsto che l’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo, tuttavia, può avvenire solo dopo 12 mesi dalla stipula del contratto e non prima. Non solo: il meccansimo è anche inverso, nel senso che se c’è una deflazione in Italia, allora si dovranno ridurre le tariffe (evento al momento quasi impossibile nell’attuale ciclo economico).
L’operatore deve pubblicare sul suo sito web l’entità della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore e informare l’utente almeno un mese prima della sua entrata in vigore. Le comunicazioni relative all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione devono essere trasparenti e comprensibili, indicando l’indice di adeguamento utilizzato, il mese di applicazione della variazione e le modalità di comunicazione della variazione.
Le informazioni ai consumatori sulla presenza di clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali, nella sintesi contrattuale e su tutti i canali di comunicazione.
Informazione contrattuale
Gli operatori dovranno adeguare i loro modelli contrattuali e adottare misure per garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni chiare e dettagliate prima della conclusione del contratto. Queste informazioni devono essere fornite in un formato accessibile e durevole (ad esempio su pdf inviato per email) per gli utenti finali, soprattutto se con disabilità.
Durata contratto e costi di recesso
I contratti non possono prevedere un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Dopo questo periodo, l’utente finale ha il diritto di recedere in qualsiasi momento senza incorrere in penali o costi di disattivazione.
Dopo 24 mesi dalla stipula, dunque, non sarà dovuto nessun costo di disdetta agli operatori, tranne i costi di cessazione del servizio e quelli dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale.
Tuttavia, gli utenti hanno il diritto di recesso o di cambio operatore senza penali o costi di disattivazione se il gestore propone modifiche contrattuali con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Altri diritti dei consumatori
Le nuove direttive riguardano per prima cosa gli obblighi di informazione da applicare ai contratti, la durata massima dei contratti stessi, la loro proroga, la rateizzazione del pagamento per servizi e terminali, le modifiche alle condizioni contrattuali, i diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni del servizio reso rispetto a quanto indicato nel contratto, il diritto di recesso, la cessazione del rapporto contrattuale e le informazioni sulle procedure di migrazione e portabilità del numero.
Tra le linee guida, è previsto che l’operatore indichi nei contratti i termini entro cui parte la procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet dopo la conclusione del contratto. Inoltre, il contratto deve specificare gli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero da parte del fornitore.
Il Regolamento disciplina anche le offerte che includono uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali nella stessa proposta contrattuale.