Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il provvedimento cehe recepisce il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 207/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972. Come anticipato, la normativa italiana differisce in parte dai dettami europei per quanto concerne i nuovi termini per la durata dei contratti ed il diritto di recesso per quanto concerne la fornitura di servizi di telefonia fissa e connessione Internet.
Telefonia: vincoli e durata
In estrema sintesi, il decreto italiano che recepisce la direttiva europea introduce le seguenti nuove regole, sul cui rispetto è chiamata a vigilare l’autorità AgCom:
- i contratti non potranno imporre vincoli di durata superiori a due anni,
- i fornitori dovranno proporre almeno un’offerta commerciale di durata massima di un anno,
Diritti di recesso
- Nel caso in cui il contratto preveda un rinnovo automatico, dunque, l’utente ha sempre diritto di recedere senza pagare costi extra, dando con un preavviso minimo di 30 giorni.
- Lo stesso diritto scatta qualora siano previste modifiche unilaterali apportate dagli operatori, entro i 60 giorni dalla prima comunicazione di variazione contrattuale.
- Diritto di recesso gratuito (con tanto di indennizzo, qualora previsto) anche in caso di prestazione effettiva del servizio di molto inferiore a quella indicata nel contratto (“discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente”).
Applicazione e deroghe
Le nuove regole si applicano non soltanto ai contratti domestici dei consumatori privati ma anche agli utenti finali che risultino essere microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. Le disposizioni non si applicano alla durata di un contratto a rate, esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità (banda ultralarga). Tale contratto non include router o modem e non impedisce di esercitare i diritti sanciti dalla nuova disciplina.