Nessuna responsabilità da parte dei gestori di locali o pubblici esercizi che consentano la navigazione Internet tramite Wi-Fi gratuita in merito ai siti visitati dagli utenti. A chiarirlo è il Garante Privacy in risposta ad un quesito posto da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio) sugli obblighi in materia di privacy da parte dei gestori.
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I siti visitati e l’’utilizzo del Wi-Fi nei locali pubblici ma anche quello dei terminali, come i pc, messi a disposizione dei clienti è responsabilità di questi ultimi, mentre i gestori dei locali ne sono sollevati.
Il dubbio del Fipe riguardava l’interpretazione del decreto Milleproroghe del 2010 che sollevava i gestori da ogni responsabilità in merito alla navigazione tramite Wi-Fi offerta gratuitamente, obbligandoli però a far firmare al cliente una autorizzazione al trattamento dei dati personali nel caso in cui si fossero volute informazioni più dettagliate.
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I dubbi erano sorti più in particolare in relazione ai provider che forniscono programmi di archiviazione i quali avevano interpretato la norma sostenendo che “su gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale”.
Ma il Garante della Privacy ribadisce quanto stabilito dal Milleproroghe che ha abrogato il decreto Pisanu, nel quale si chiedeva ai gestori di fotocopiare e conservare i documenti degli utenti che accedevano alla Wi-Fi.
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Il Garante conferma quindi l’interpretazione del Fipe: “gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di Wi-Fi offerto. Altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi”.