SPID, requisiti soft per i fornitori di identità digitale

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Marzo 2016
Aggiornato 27 Aprile 2016 12:21

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Dopo il TAR Lazio, anche il Consiglio di Stato boccia il tetto di capitale previsto per gli identity provider dello SPID dal Dcpm di ottobre 2014, dando ragione ad Assoprovider.

Il Consiglio di Stato, così come aveva già fatto il TAR Lazio, boccia i limiti di capitale per l’accesso allo SPID, Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale previsti dal decreto attuativo (Dpcm 24 ottobre 2014, sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2015): ora, oltre ai tre provider già attivi (TIM, Poste Italiane ed Infocert), si aprono le porta ufficialmente anche ai piccoli fornitori.

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A presentare ricorso al TAR (sentenza 9951/2015) erano state le associazioni di categoria Assintel e Assoprovider contro l’articolo 10 del decreto, che prevedeva un capitale sociale minimo di 5 milioni per gli identity provider. Un requisito ritenuto dal TAR Lazio discriminatorio in favore dei soggetti pubblici, nonché privo di una finalità logica e sproporzionato rispetto al fine che la norma intende perseguire. A fronte della sentenza del TAR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva inoltrato ricorso al CdS (sentenza n. 01214/2016), che si è espresso in maniera del tutto analoga, ritenendo la norma irragionevole, quindi illegittima.

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Ricordiamo che per identity provider si intendono i fornitori che identificano gli utenti e forniscono loro un’identità secondo le regole dello SPID, con la quale accedere a servizi pubblici e privati. Con le sentenze in oggetto si ribadisce, quindi, che l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria di una azienda non può essere messa in relazione al capitale sociale.

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