Alla digitalizzazione del Paese manca spesso l’ultimo passo, l’ultimo tocco per rendere operative le buone intenzioni del governo.
A fare il punto della situazione sulla strada da compiere per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – insieme di disposizioni che presiedono all’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani – è stato Pierluigi Ridolfi, ingegnere dell’Università di Bologna e collaboratore a più riprese degli esecutivi delle ultime legislature, intervenendo a Roma ad OMAT 2012, la mostra convegno dedicata alla gestione delle informazioni digitali e dei processi aziendali.
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“Uffici, commissioni interministeriali e gruppi di lavoro hanno redatto bozze su cui sembrava esistesse il consenso di tutti: dai ministeri alla conferenza Stato-regioni, fino al Garante per la Privacy” ha spiegato Ridolfi. “In qualche caso si è arrivati anche a predisporre un documento da inviare a Bruxelles per ottenere il necessario consenso preventivo da parte della Ue, ma in pochi casi si è arrivati a concludere il percorso, con l’ultimo passaggio alle commissioni parlamentari, al Consiglio dei ministri e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
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E invece ancora mancano i decreti attuativi: eppure, se esiste una legge ma mancano le regole di attuazione, la stessa legge resta inefficace.
Il cittadino – e con lui le aziende – ci rimette anche perché si potrebbero effettuare numerosi atti per via telematica, risparmiando tempo e denaro basati, per esempio, su un sistema di identificazione e gestione delle identità digitali, al fine dell’identificazione certa degli individui nel mondo “virtuale”.
Basti pensare che il CAD ha definito le modalità di identificazione informatica di un soggetto attraverso opportune tecnologie atte a garantire la sicurezza dell’accesso ma non ancora efficaci per mancanza di decreti attuativi.
“Ai sensi dell’articolo 64 del CAD – continua Pierluigi Ridolfi – le amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi online che richiedono l’identificazione informatica, oltre che mediante la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), anche utilizzando strumenti diversi di identificazione certa del soggetto richiedente.
Pertanto, nulla osta a che le amministrazioni pubbliche rendano disponibili sistemi di identificazione informatica alternativi, purché consentano l’accesso ai servizi anche con carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi”.