Il contratto per la fornitura della linea ADSL prevede determinati obblighi legati a standard di qualità e di offerta del servizio da parte del fornitore e gestore.
Il distacco prolungato nel tempo della linea telefonica ovvero della connessione ADSL alla Rete Internet costituisce una violazione ai doveri contrattuali del gestore ma secondo alcune interpretazioni potrebbe anche configurarsi come un danno di digital divide.
Ma può davvero l’utente, vittima di mancata connessione Web per diversi mesi, chiedere il risarcimento danni a causa di un forzato isolamento telematico?
Ad oggi, quel che è certo è che se un utente ha in mano la certificazione che la qualità del servizio Internet non risponde a quella contrattuale ha facoltà di inoltra un reclamo ed ottenere un rimborso o lo scioglimento del contratto.
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Quando piuttosto che la velocità di connessione è sotto accusa la stessa continuità del servizio il discorso si fa più complesso: il disagio è infatti ben comprensibile, essendo Internet parte integrante della quotidianità e del lavoro.
Se a rimanere senza connessione ADSL è un’azienda o ufficio il danno può diventare realmente grave.
Tuttavia, poiché la Giurisprudenza non ritiene che tale violazione vada a ledere diritti costituzionalmente protetti, ovvero inviolabili, della persona. Questo significa che il risarcimento del danno avviene secondo stretti parametri interpretativi.
Il caso nasce da una recente richiesta di risarcimento danno da parte di un privato cittadino per aver patito una oggettiva disuguaglianza definita “disuguaglianza digitale” – riconducibile al più noto concetto di digital divide – a causa di un isolamento telematico protrattosi 4 mesi e da ascriversi esclusivamente a un disservizio da parte dell’ISP fornitore del servizio.
Nel caso particolare la segnalazione dell’utente (madre di famiglia) lamentava anche un danno per violazione del diritto allo studio (ai sensi dell’art. 34 della Costituzione) e l’impedimento ad esercitar in pieno il suo diritto ad istruire i figli (ai sensi dell’art. 30).
Argomentazioni che trovano riscontro in una esigenza crescente di informatizzazione e digitalizzazione per utenti, imprese e PA e che rendono il diritto all’accesso alla connessione Internet un diritto costituzionale.
Il Legislatore non ha tuttavia riconosciuto il danno di disuguaglianza digitale, che dunque non è prefigurabile in caso di disservizio.
Il risarcimento del danno è altresì riconosciuto in questi casi, ma solo ed esclusivamente in virtù della constatazione che il gestore della linea telefonica non abbia rispettato il «puntuale e regolare adempimento delle reciproche obbligazioni, che sono, per il gestore, la messa a disposizione ed il corretto funzionamento dei servizi concordati e, per l’utente, il pagamento delle bollette telefoniche».