Scuola: il Garante tutela la privacy

di Manuela De Antonis

24 Novembre 2010 09:00

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Con il vademecum "La privacy tra i banchi di scuola", il Garante per la protezione dei dati personali tutela il diritto di studenti, insegnanti e genitori alla riservatezza

Regole Generali

Le scuole pubbliche hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie, se gli studenti sono minorenni, come usano i loro dati personali, anche se non sono tenute a chiedere il consenso per il loro trattamento. Comunque, gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali. Naturalmente, alcune categorie di dati, come quelli sensibili e giudiziari, devono essere elaborati con estrema cautela. Ad esempio, le origini razziali ed etniche possono essere trattate dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri; i dati sullo stato di salute possono essere trattati per l’assegnazione del sostegno degli alunni disabili o per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti di alunni affetti da grave patologia ecc.

La gestione dei dati personali è diversa per le scuole private. Infatti, quest’ultime sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati. Anche in ambito scolastico, ogni individuo ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che lo riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle cambiare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente alla scuola e se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante.

Voti ed Esami

Per quanto riguarda, nello specifico, i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenerli segreti, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Gli “addetti ai lavori” devono prestare attenzione, però, a non fornire ? anche indirettamente ? informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

L’insegnante è ancora libero di assegnare ai propri alunni dei temi da svolgere in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare, in quanto non commette alcuna violazione della privacy. Nel momento in cui gli scritti vengono letti in classe è affidata alla sensibilità di ciascun docente la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Informazioni sugli studenti

Il diritto-dovere di informare le famiglie sulle attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

Su richiesta degli studenti interessati, invece, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Non è possibile, però, utilizzare i dati presenti nell’albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti.