Attenzione al nuovo sistema di applicazione IVA per cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer: la scadenza del 1° aprile è infatti particolarmente importante, se si vogliono evitare sanzioni da un minimo di 258 euro a un massimo del 3% dell'imponibile.
La regola generale stabilisce che dal prossimo aprile, per le cessioni di cellulari e microprocessori, l’imposta sul valore aggiunto sarà applicata dal cessionario che utilizzerà il meccanismo del reverse charge ossia l'inversione contabile.
Alla regola, tuttavia, corrispondono alcune eccezioni poiché la normativa sarà applicata limitatamente alla fase distributiva che precede il commercio al minuto.
Ciò significa che non verrà adottata nella vendita al dettaglio con la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, anche se soggetto passivo, e nelle cessioni effettuate da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi e, pertanto, esonerati dal versamento dell'imposta.
L'applicazione del reverse charge, come chiarito anche dalla circolare 59/E dell’Agenzia delle Entrate, comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente. E ciò avviene in deroga al principio di carattere generale secondo cui il debitore d'imposta ai fini Iva è il soggetto che effettua la cessione di beni.
Il cedente dovrà , quindi, emettere fattura senza addebito d'imposta in base all'articolo 21 e seguenti del DPR 633/72 e specificando la norma che prevede l'applicazione del reverse charge. Di conseguenza il committente dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse.
Non sono chiare, invece, le modalità operative da adottare nei casi in cui la vendita viene effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all'interno della propria attività . In tal caso, infatti, emerge che il venditore sia un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l'acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile.
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CONSULTA: Circolare 59/E dell’Agenzia delle Entrate
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