Il Garante per la protezione dei dati personali ha condannato il comportamento di una società che inviava in modo sistematico via fax, ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari.
L’Autorità Garante nel commentare il provvedimento ricorda che può essere intentata una causa per risarcimento danni agli “spammer”. Nel caso in questione il danno di chi riceve fax non richiesti può consistere, tra l’altro, nella perdita di tempo, nell’uso della carta, del toner e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l’apparecchio.
La società “condannata” si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sono reperibili sugli elenchi (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms, mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).
Il Garante ha riaffermato infine che lo spam è “un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto“. In questa battaglia di civiltà l’Autorità da tempo opera mediante ispezioni con uomini della Guardia di Finanza che hanno portato anche a denunce alla magistratura e richieste di sanzioni economiche.
L’attività di contrasto allo spam viene condotta anche a livello internazionale grazie a due iniziative:
- Il Contact Network of Spam Authorities (Cnsa), la rete di contatto fra le autorità UE
- il London Action Plan (LAP), che intende favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni.
Entrambe le iniziative prevedono l’utilizzo di una serie di strumenti tesi a facilitare la cooperazione transfrontaliera, tra i quali la predisposizione di moduli per la segnalazione dei casi di spam e un memorandum di intesa sugli aspetti procedurali.