È un sistema introdotto dalla Legge 228/2012 (in vigore dal 1 Gennaio 2013) e ulteriormente rivisto, in maniera estensiva (reso valido anche ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e non solo per quella di vecchiaia), dalla Legge di Bilancio in vigore dal 2017.
Il lavoratore può quindi cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni in maniera del tutto gratuita, al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento.
Possono accedere al cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi), coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS o a forme sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Enpals, …) e, infine, gli iscritti alle casse professionali aderenti all’accordo.
Il requisito per cumulare gratuitamente i contributi è che l’assicurato non goda già di trattamento pensionistico diretto da una delle gestioni interessate coinvolte nel cumulo stesso.
La domanda per la pensione in regime di cumulo deve essere presentata presso l’ente previdenziale dove è stata accreditata l’ultima contribuzione; sarà quindi quest’ultimo ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti dove sono presenti i contributi da cumulare.
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