Secondo la Legge, con modalità diverse a in base al tipo di rapporto lavorativo, i genitori possano accedervi e assentarsi, per un periodo continuativo o frazionato in base a quanto stabilito dalla Legge stessa, dal lavoro. In alcuni casi l’assenza per congedo parentale è anche retribuita con spettanze che possono essere pari al 30% della retribuzione.
Il primo mese, fruito entro i sei anni del bambino, è indennizzato all’80%. Il secondo mese al 60% (ma per il solo 2024 è retribuito all’80%).
Scopo fondamentale della maternità facoltativa è quello di far sì che almeno uno dei due genitori possa stare accanto al bambino, sopratutto nel primo anno di vita del bambino e fino all’ottavo anno, per soddisfarne a pieno gli affetti e relazionali.
Al congedo parentale possono accedere: lavoratrici dipendenti ma anche le madri lavoratrici autonome, a seconda della personale gestione familiare capita che a fare domanda possa essere il padre lavoratore.
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