Cessione del credito: cosa è
La cessione del credito è una opzione di natura fiscale oppure commerciale. Nel primo caso è un’alternativa gratuita alla fruizione delle detrazioni spettanti per interventi edilizi (Superbonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Energia, Bonus Facciate), bonus per installazione impianti solari fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nonché alcuni bonus Covid (affitti commerciali, sanificazione e DPI, adeguamento ambienti di lavoro).
=> Calcolo cessione del credito
Nel secondo caso è riferita ai crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili delle imprese, che possono cederli ottenendo in cambio liquidità immediata dalle banche.
Cessione credito d’imposta
Il credito d’imposta si può fruire in diversi modi:
- in compensazione dei crediti e debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per la compensazione dei crediti per diminuire o pagare le imposte deve essere utilizzato il modello F24, fruendo esclusivamente del canale messo a disposizione dal Fisco sul portale dell’Agenzia delle Entrate;
- si può cedere ulteriormente a terzi (anche alle banche), utilizzando la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, che si utilizza anche per comunicare la terza opzione possibile, ossia lo sconto in fattura (fruibile anche da coloro che figurano tra gli incapienti).
Smobilizzo dei crediti
Per lo smobilizzo dei crediti ed in particolare per la cessione del credito d’imposta molte banche ed altri soggetti propongono soluzioni personalizzate di cessione crediti fiscali, che non prevedono costi particolari ma che riservano un margine alla banca sul credito ceduto, ad esempio scambiando il 110% ad 80% o a 100%, con soluzioni differenti a seconda che si tratti di privati e aziende (ad esempio, fornendo anche linee di credito dedicate).
Attenzione però, ci sono dei casi in cui non è possibile scegliere l’opzione della cessione del credito d’imposta. Ad esempio quando:
- il credito ceduto ha carattere strettamente personale;
- la cessione è espressamente vietata dalla legge;
- tra creditore e debitore c’è un accordo di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza.
Credito commerciale
La cessione dei crediti commerciali è espressamente prevista dalla legge italiana (art. 1260 cc), può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso ed è sempre consentita. Fanno eccezione solo i casi in cui sia stata espressamente e preventivamente vietata dal debitore ed è soggetta a notifica nei confronti del debitore. Clausole volte a limitare la circolazione dei crediti si trovano solitamente nei contratti di finanziamento bilaterali. La cessione è invece solitamente permessa per i crediti (e debiti) che nascono in relazione ad una transazione commerciale.
Quello che viene sottoscritto è un accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che si occuperà poi di procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
In queste situazioni i soggetti coinvolti solo tre:
- il creditore (cedente) che cede il proprio diritto;
- il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito (cessionario);
- il debitore (ceduto). La legge non prevede che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, ma deve portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento.
La cessione del credito può essere di due tipi:
- cessione pro soluto: il creditore garantisce solo l’esistenza del credito ceduto, non che il debitore lo pagherà, quindi il rischio dell’inadempimento passa al cessionario;
- cessione pro solvendo: il cedente garantisce sia l’esistenza del credito che la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non paga il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.
Anche in quest’ambito esiste un ricco mercato di soluzioni offerte dagli istituti di credito.