Cassa Integrazione: la normativa
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è stata istituita con il decreto legislativo n. 788/1945. Per gestire le problematiche delle aziende non gestibili mediante l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Il Decreto Legislativo n.148/2015, in attuazione della delega della Legge n. 183/2014, ha razionalizzato la normativa in materia di integrazioni salariali ed amplia la platea dei beneficiari, uniformando i periodi di durata massima e commisurando la contribuzione addizionale in funzione del reale utilizzo del trattamento di integrazione salariale.
Il contratto di solidarietà difensivo di tipo A diventa una causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la quale è previsto un periodo di fruizione potenzialmente più lungo.
Le previsioni del Decreto Legislativo n.148/2015 sono complementari a quelle del Decreto Legislativo n. 150/2015 relativo al riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive secondo il quale i soggetti coinvolti da processi di CIG con una sospensione o riduzione superiore al 50% devono essere convocati presso i Centri per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
La Legge n. 205/2017 ha previsto la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione per quei lavoratori rientranti nei processi di riorganizzazione o crisi aziendali per i quali non è previsto il completo recupero dei livelli occupazionali.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 allarga la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale: è prevista la corresponsione di un trattamento di integrazione strettamente correlato all’emergenza COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane, mediante gli istituti già esistenti, quali la CIGO e la Cassa Integrazione in Deroga.
CIGO o CIGS: differenze
L’ammontare dell’indennità erogata dall’INPS prevede diversi tempi di durata a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa Ordinaria (CIGO) o quella Straordinaria (CIGS).
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è uno strumento rivolto ai lavoratori del settore industriale, che può essere richiesto nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro.
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, può essere richiesta per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale. Dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa e quella relativa alle procedure concorsuali.
Cassa Integrazione: chi la paga, gli Enti abilitati
Di norma l’integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro, tuttavia, l’INPS paga direttamente i lavoratori beneficiari per decisione del Ministero del Lavoro, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell’ITL.
L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Per sostenere le aziende e i lavoratori in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus, parti sociali (sindacati e imprese), Abi (Associazione bancaria italiana) e ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno sottoscritto una convenzione che consente alle banche di anticipare fino a un massimo di 1.400 euro per la CIG a zero ore di 9 settimane (l’assegno sarà proporzionato per periodi inferiori o in caso di part-time).
Cassa Integrazione in Deroga e Coronavirus: accesso e durata
La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), ovvero l’indennità solitamente pagata dall’INPS ai lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, a causa di una crisi aziendale, è stata estesa dal decreto legge Cura Italia all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già beneficiano della CIGS, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 18 settimane (9 previste dal Cura Italia e 9 dal nuovo DL Rilancio). Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
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