I buoni lavoro sono stati sostituiti dal Libretto Famiglia e dal Contratto di prestazione occasionale.
Si tratta di strumenti pensati per far emergere dal lavoro nero tutta una serie di piccole attività altrimenti destinate a rimanere nel sommerso, svolte e retribuite senza alcun tipo di ammortizzatore sociale.
Col tempo l’uso dei buoni lavoro è stato infatti esteso da un ambito prettamente domestico a settori professionali quali commercio, agricoltura e intrattenimento per prestazioni lavorative fino a 5.000 €, arrivati a 7.000 con l’entrata in vigore del Jobs Act. Per alcuni anni i voucher lavoro sono stati usati anche nel settore dell’industria e dell’artigianato.
Il boom negli acquisti e nell’uso dei buoni lavoro ha però portato come conseguenza un diverso tipo di elusione ed evasione rispetto a norme fiscali e previdenziali più adeguate al tipo di attività remunerata in buoni lavoro. Per ovviare a ciò il committente è stato poi obbligato a comunicare in maniera telematica all’INPS, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione per la quale era richiesto il buono, nome e codice fiscale del lavoratore, luogo, data e durata prevista per lo svolgimento della stessa. Un procedimento troppo complesso, che ha portato infine il Legislatore ad abolire tale strumento.
Le due forme contrattuali adottate al loro posto sono dunque LF e Cpo. Il primo può essere utilizzato da privati che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti. Al Cpo possono accedere professionisti, autonomi, imprese, associazioni, enti privati e pubbliche amministrazioni.