IRAP

L’IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) è un’imposta istituita con il D. Lgs. 446/1997 dall’allora Governo Prodi e successivamente divenuta, con la Legge Finanziaria del 2008, una tassa a tutti gli effetti, con il 90% del gettito ottenuto attribuito alle Regioni con l’obiettivo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale.

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Chi è soggetto all’imposta

Si tratta di un’imposta strettamente legata al fatturato d’impresa sono quindi soggetti al suo pagamento, in buona sostanza, tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i produttori agricoli i quali, però, in alcuni casi, possono essere esonerati.

In virtù della Manovra 2022, tuttavia, dall’anno di imposta 2022 (con effetti dal 2023), sono esonerati (con modifica delle lettere b, c, dell’articolo 3, comma 1 della legge istitutiva dell’IRAP (decreto legislativo 446/1997):

  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del testo unico imposte sui redditi,
  • le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo Tuir;
  • persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate, esercenti arti e professioni.

Determinazione dell’imponibile

L’imponibile per il calcolo dell’IRAP varia a seconda di quale è il soggetto passivo.

  • Nel caso di impresa commerciale, ad esempio, l’imponibile viene calcolato sul differenziale fra le voci classificabili nel valore della produzione, in base a quanto stabilito nello schema di bilancio di cui al Codice Civile, e quelle classificabili nel costo della produzione. Fra i costi di produzione non vanno calcolati i salari dei dipendenti, i crediti maturati e gli interessi di eventuali canoni di leasing.
  • Per i produttori agricoli l’imponibile viene determinato come differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti effettuati per la produzione agricola stessa; è possibile decidere di scegliere di calcolare l’imponibile come le imprese commerciali. Il produttore agricolo esonerato dall’IVA lo è anche dall’IRAP.
  • Per gli Enti non commerciali l’imponibile è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente, anche autonomo occasionale; qualora l’Ente svolga attività commerciale vale quanto detto per le imprese commerciali.
  • Per quanto riguarda la PA vale quanto esposto per gli Enti non commerciali con la dovuta notazione che, per il calcolo dell’IRAP retributiva, il criterio dell’imponibile è quello di cassa. Se l’Ente pubblico svolge attività commerciale si può fare riferimento per il calcolo dell’imponibile ai criteri valevoli per le imprese commerciali (art. 5 del D. Lgs. 446/1997).

Aliquota e calcolo d’Imposta

Al momento della sua introduzione l’aliquota prevista era del 4,25% ridotta al 3,90% con la Finanziaria del 2008, da moltiplicare per un coefficiente pari a 0,9176 in quelle Regioni che si erano avvalse del comma 3 dell’art. 16 del D. Lgs. 446/97 o per quelle la cui aliquota fu portata al 5,25% dalla Legge Finanziaria del 2006 (Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Sicilia). Il citato comma 3 consentiva alle Regioni di alzare o abbassare di un punto percentuale l’aliquota fissata al 4,25%: l’intervento deciso nella Finanziaria del 2006 fu necessario per tamponare lo sfondamento della spesa sanitaria. Ad oggi, l’aliquota ordinaria è al 3,95 e ci sono poi aliquote differenziate per particolari settori. Le Regioni hanno un’autonomia impositiva che può variare le aliquote (con un margine fino allo 0,92%).

Quando si paga

Per il versamento dell’IRAP valgono le stesse scadenze fiscali di IRPEF e IRES.

Fino al periodo fiscale 2007 il modulo della Dichiarazione IRAP si allegava al Modello UNICO (ora Modello Redditi); successivamente, con la Legge Finanziaria del 2008, questo non è stato più possibile e le imprese commerciali devono oggi effettuare il versamento tramite il Modello F24 in due rate (16 Giugno e 30 Novembre dell’anno di competenza). Sempre il 16 Giugno deve essere erogato il versamento per il saldo dell’anno precedente: si può decidere di pagare entro i 30 giorni successivi tale data con una maggiorazione dello 0,4%.

Le Pubbliche Amministrazioni devono usare il Modello F24-EP (Enti Pubblici).

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