L’INPS ha introdotto un nuovo servizio, denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, che consente all’ente pubblico competente di confermare la dichiarazione contenuta nella domanda di Assegno di Inclusione.
Vediamo come funziona e come sarà utilizzato per sveltire le pratiche di accettazione delle domande di ADI.
Autocertificazione condizioni di svantaggio
Coloro che si trovano in una situazione di svantaggio che possono dare diritto all’Assegno di Inclusione (disturbi mentali, dipendenze o altri disturbi), possono presentare all’INPS un’autocertificazione.
Nella dichiarazione, il richiedente del sussidio attesta le condizioni di svantaggio per sé ed il suo nucleo familiare, così come anche l’avvio di programmi di assistenza e cura. In particolare, se nel nucleo sono presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente deve auto-dichiarare il possesso della relativa certificazione (articolo 4, comma 4, del d.m. 154/2023), specificando:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, se disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e dell’amministrazione responsabile del progetto o del programma.
Con il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”, a quel punto l’amministrazione pubblica potrà validare la dichiarazione relativa a:
- certificazioni sulle condizioni di svantaggio per il richiedente e/o i soggetti del nucleo;
- inserimento in programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di domanda ADI.
Il servizio è dunque rivolto alle strutture sanitarie (ASL) che abbiano rilasciato le relative certificazioni e siano indicate dal richiedente nella domanda di ADI.
Silenzio assenso e accettazione domanda ADI
L’INPS contatterà l’ente menzionato nella domanda per verificare quanto dichiarato e, se non riceve risposta entro 60 giorni, per il principio del silenzio assenso certifica quanto dichiarato ed ammette il richiedente all’Assegno di Inclusione (in presenza di tutti gli altri requisiti).
Se non si riceve risposta dagli enti teoricamente responsabili del rilascio delle certificazioni, dopo due mesi la domanda è accettata.
Questo vale anche nel caso in cui l’ente coinvolto non si pronunci entro il termine di 60 giorni anche solo per una delle verifiche (condizione di svantaggio e inclusione nel programma di cura).
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il messaggio 10 febbraio 2024, n. 623.