L’Anagrafe Nazionale della popolazione residente si arricchisce di nuovi servizi destinati ai professionisti iscritti all’Albo degli avvocati, che possono consultare i certificati dei cittadini iscritti all’ANPR per finalità connesse all’esecuzione del loro mandato.
Il decreto che dà il via libera all’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR per gli avvocati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 novembre.
I certificati richiedibili spaziano da quello di nascita a quello di matrimonio, compresi i certificati di stato civile, di famiglia, di convivenza, di unione civile, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza o di residenza Aire (anagrafe italiani residenti all’estero).
I professionisti possono richiedere certificati anagrafici attraverso l’ANPR senza imposta di bollo e nel pieno rispetto della protezione dei dati personali, esclusivamente per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Secondo quanto previsto dal decreto, inoltre, spetta all’ANPR verificare l’iscrizione all’Albo dell’avvocato che richiede un certificato anagrafico, mettendo a disposizione i documenti in modalità telematica e conservando fino a un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate.