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Congedo straordinario Legge 104 ai Caregiver: regole e opzioni INPS

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Luglio 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:55

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Guida al congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992: requisiti, modalità di richiesta, novità INPS e trattamento economico per i caregiver.

Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104/1992 rappresenta un fondamentale strumento di supporto per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge  stessa.

Il beneficio consente ai caregiver di prendersi cura dei propri cari assentandosi per lungo tempo ma senza perdere il posto di lavoro, con la piena tutela economica del caso.

Andiamo a vedere in dettaglio come funzionano i permessi e il congedo straordinario previsti dalla Legge 104, le modalità di domanda all’INPS, le novità introdotte ed il ricorso di questi strumenti nel contesto lavorativo.

Cosa prevede la Legge 104/1992

La Legge 104/1992 tutela i diritti delle persone con disabilità e loro familiari, prevedendo permessi retribuiti e congedi straordinari per assisterli. Il congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992 è un diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave.

Questo congedo consente di ottenere un periodo di assenza retribuita dal lavoro per prendersi cura del familiare in condizioni di gravità, come certificato dalla Commissione Medica Integrata. Il congedo straordinario può essere richiesto per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, anche frazionato, e viene concesso con un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, comprensiva di contributi figurativi.

=> Permessi Legge 104: le attività ammesse

Congedo straordinario: chi può beneficiarne

Il congedo straordinario è previsto per i lavoratori dipendenti in base alla seguente priorità:

  • il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
  • il figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto, ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • il fratello o la sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter accedere al congedo straordinario legge 104, è necessario che il familiare assistito sia stato riconosciuto in stato di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Durata e fruizione del congedo straordinario

Il congedo straordinario ha una durata massima complessiva di due anni (730 giorni) nell’arco della vita lavorativa del dipendente, fruibili anche in maniera frazionata. Nel senso che può essere suddiviso in giorni interi, ma non frazionato in ore.

Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Come richiedere il congedo straordinario

La domanda per il congedo straordinario deve essere presentata all’INPS tramite i canali telematici disponibili:

  • sito web dell’INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS;
  • patronati e intermediari autorizzati.

Variazioni e rinunce

Dal 2023, è stata introdotta una nuova funzionalità per la variazione dei dati di una domanda già presentata fermi restando i requisiti e vincoli di legge per l’accesso al beneficio.

Ad esempio, si possono variare l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi o le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

Dopo l’autenticazione tramite SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica), la funzione “Variazione dati domanda” è raggiungibile dal portale www.inps.it, accedendo tramite il percorso:

  • “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” > menu “Comunicazione di variazione per i permessi Legge 104
  • “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” > menu “Comunicazione di variazione” per il congedo straordinario.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile anche effettuare una rinuncia presentando una nuova domanda con le variazioni necessarie.

La richiesta può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione. Se invece, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto è trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione.

Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda con i dati variati possono essere:

  • consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;
  • annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

Importi e trattamento economico

L’indennità per il congedo straordinario è calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.

L’importo è soggetto a un limite massimo annuale, rivalutato annualmente dall’INPS.

Aspetti contributivi

Durante il periodo di congedo, al lavoratore vengono riconosciuti contributi figurativi validi ai fini pensionistici, garantendo così la continuità contributiva.