Introdotto in Italia dal 1982, il ticket è il contributo economico versato dagli assistiti, che in questo modo contribuiscono al costo regionale delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Per alcune, tuttavia, gli assistiti hanno diritto all’esenzione. L’esonero dalla quota “partecipativa” è prevista anche per alcune categorie di contribuenti.
Ticket sanitario: quando è obbligatorio?
Le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le quali è previsto il pagamento del ticket, secondo costi e tariffe stabiliti a livello regionale, sono:
- le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio,
- le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi) e non seguite da ricovero e le cure termali.
Per quali prestazioni non si paga il ticket?
Le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sanitario sono:
- prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
- esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi di diagnosi precoce e prevenzione collettiva;
- esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale (ad esempio, gli esami su coloro che entrano in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);
- trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato;
- alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.);
- protesi, ortesi e ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.
Esenzione ticket: per quali categorie?
I soggetti e/o le categorie di assistiti per i quali è prevista l’esenzione dal ticket sanitario sono coloro che rientrano nelle seguenti fattispecie:
- situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
- determinate patologie (croniche o rare);
- stato di invalidità accertato:
- altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Esenzione ticket per reddito: quando spetta?
Il diritto all’esenzione dal ticket sanitario è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali. Le soglie di reddito e i codici per l’esenzione dal ticket, in base alla categoria di appartenenza, sono le seguenti:
- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01);
- disoccupati e inoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04).
Esenzione ticket: come ottenerlo?
La domanda di esenzione dal ticket per motivi medici è inoltrata dal medico curante, sulla base delle condizioni e delle patologie accertate. L’esenzione per motivi reddituali è invece legata al sistema delle prestazioni socio-assistenziali a carico dello Stato. In questo caso, per ottenere l’esenzione a livello regionale, l’autocertificazione può essere presentata dal titolare del requisito di esenzione ultrasessantacinquenne con reddito inferiore al minimo previsto, disoccupato, titolare di assegno sociale o di pensione al minimo, per sé e per i propri familiari a carico. I recapiti e le procedure specifiche sono stabilite a livello di ASL. Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket): tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio; altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04),e riporta il relativo codice sulla ricetta. Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.