Nel 2024 è aumentato il Bonus mamme disoccupate, prestazione erogata dall’INPS ma su domanda al Comune di residenza: con la rivalutazione del 5,4%, il sussidio si è portato ad un massimo di 404,17 euro mensili (in tutto, 2.020,85 euro versati per 5 mensilità).
Lo prevede il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio scorso.
L’assegno di maternità comunale va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Vediamo come funziona e come ottenerlo.
Cos’è il Bonus mamme disoccupate?
Il Bonus mamme disoccupate (concesso ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151) è un assegno di maternità comunale, con denominazioni che possono variare il base al Comune che lo finanzia.
Chiamato anche assegno di maternità di base, questo sussidio è destinato ai cittadini privi di copertura previdenziale oppure con copertura limitata a un preciso importo, fissato a cadenza annuale.
Bonus mamme disoccupate: come funziona l’assegno di maternità?
Tra i sostegni per agevolare le famiglie, l’assegno di maternità – altrimenti chiamato bonus mamme disoccupate – è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS, pensata proprio per le neo-madri a basso reddito, presumibilmente senza lavoro (ma non necessariamente).
Si tratta di una prestazione assistenziale diversa e distinta dall’assegno statale di maternità che era concesso invece alle madri precarie (ora non più attivo).
Che differenza c’è tra assegno di maternità dello Stato e del Comune?
L’assegno di maternità del Comune spetta alle madri residenti in Italia con requisito ISEE, mentre l’assegno di maternità dello Stato (ora assorbito dall’Assegno Unico e universale per i figli a carico) spettava alle mamme con lavori atipici e discontinui, con almeno 3 mesi di contribuzione dai 18 ai 9 mesi prima della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia.
Quali sono i requisiti per fare richiesta?
L’assegno comunale è destinato a cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno, in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo, se in possesso di specifici requisiti:
- dimostrare di avere un reddito inferiore a una determinata soglia, stabilita a cadenza annuale;
- non avere alcuna copertura previdenziale oppure averla entro un determinato importo fissato annualmente;
- non essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Il requisito ISEE per ottenere l’assegno in misura intera è pari a 20.221,13 euro.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che non si abbia diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
Come richiederlo?
La prestazione di maternità può essere richiesta al Comune entro sei mesi dalla data del parto o dall’ingresso del minore in famiglia.
La domanda per accedere all’assegno di maternità (noto anche come “bonus mamme disoccupate”) deve essere presentata al Comune di residenza, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
Il termine ordinario per l’assegnazione degli assegni è di 30 giorni.