La domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC), disponibile sul sito ufficiale del sussidio (www.redditodicittadinanza.gov.it, alla sezione “Richiedi o accedi”) e sul portale INPS (www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza), equivale alla DID online.
La domanda presentata per sé e per tutto il nucleo familiare equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), pertanto è trasmessa all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
In fase di compilazione della domanda, barrando la casella relativa alle dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello, ci si dichiara immediatamente disponibile (per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare) al lavoro. Di contro, una domanda di RdC che non contenga tale dichiarazione sarà considerata improcedibile.
Pertanto, tutte le integrazioni necessarie a completarla devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale. Tuti i dettagli nel messaggio 14 luglio 2022, n. 2820.