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TFR nel Cassetto previdenziale del cittadino INPS

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 6 Febbraio 2023
Aggiornato 2 Giugno 2024 07:35

TFR e TFS: dal Cassetto Previdenziale dei cittadino i dipendenti pubblici possono calcolare la prestazione, seguire la pratica e notificare IBAN.

Dal 1° gennaio 2023, è divenuto esclusivamente digitale la procedura per il TFR e TFS, mentre è rimasta invariata la procedura per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola, attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

In realtà, per la prestazione spettante dopo la pensione nel pubblico impiego, i lavoratori non devono inoltrare domanda, dal momento che è corrisposta d’ufficio dopo che l’ente o amministrazione di appartenenza inviano all’INPS il relativo modello TFR1. A quel punto, è la stessa INPS ad avviare un processo automatico di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo della liquidazione, grazie ad un processo integrato tra la prestazione  e la posizione assicurativa.

Tuttavia, i dipendenti pubblici hanno a disposizione alcuni servizi web specifici: la funzionalità per la quantificazione della somma spettante ed un’altra per comunicare l’IBAN sul quale ricevere l’accredito del trattamento di fine servizio una volta scattata la decorrenza di legge. Vediamo tutto.

Cosa è il TFS e a chi spetta

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Hanno diritto al TFR i lavoratori del pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato:

  • dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
  • in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR  è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 e fino al 30 maggio 2000, si attua l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio. Il valore del trattamento maturato costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo tra il 31 maggio 2000 e la cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto al TFR cade in prescrizione dopo cinque anni dal momento in cui è sorto ma si può interrompere tale prescrizione con apposito atto interruttivo. (con richiesta formale di esercizio del proprio diritto).

Ultimo miglio TFR

Il processo di calcolo è previsto all’interno della funzione Ultimo Miglio TFR , utilizzato dall’Amministrazione presso cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, e tramite cui fornire le informazioni non previste nella denuncia mensile ma che risultano  necessarie per il calcolo del TFR e l’erogazione della liquidazione. I restanti step sono invece a carico degli operatori INPS, che provvedono al ricalcolo in base ai nuovi dati forniti.

Per le pratiche di TFR definite con tale sistema, i processi di lavorazione automatica del TFS sono legati alle variazioni notificate a “Posizione Assicurativa” attraverso il flusso Uniemens – ListaPosPA o Passweb. Gli eventi che possono generare una riliquidazione sono le variazioni che impattano su periodi di servizio con iscrizione al TFR già comunicati e su casi di Ultimo miglio TFR già comunicati.

TFR/TFS per pratiche non automatizzate

Riliquidazioni manuali

Per alcune fattispecie, la lavorazione della pratica richiederà una riliquidazione manuale da parte degli operatori INPS:

  • Inserimento dispositivo di sentenza;
  • Inserimento riscatto non precedentemente valutato;
  • Inclusione del montante TFS non precedentemente valutato;
  • Inclusione del trasferimento fondo attivo (TFA) non precedentemente valutato;
  • Eventi che si verificano tra rate di pagamento (decesso, pignoramento, cessione, verifica Agente della Riscossione, sequestro, atto esecutivo coniuge divorziato).

Pratiche su provvista

Invariata la modalità di acquisizione a sistema dei modelli “TFR1” e dei modelli “TFR2” cartacei inviati dalle Amministrazioni presso le quali prestano servizio dipendenti interessati dalla modalità di pagamento del TFR su “provvista” (circolare n. 87/2018 e messaggio n. 3152/2018).

Pratiche con montante TFS

In caso di adesione a un Fondo pensione, il montante TFS deve essere comunicato e calcolato al momento del passaggio in regime di TFR, anche per le posizioni dei dipendenti ancora in servizio che hanno aderito a uno dei Fondi di previdenza complementare negoziale in una data precedente alla data di pubblicazione della circolare 185/2021 (14 dicembre).

Altri servizi sul TFR

Sul sito INPS sono disponibili i diversi servizi web utili al completamento della procedura di erogazione del Trattamento di Fine Rapporto o Servizio. L’inserimento o modifica del codice IBAN tramite la procedura SUGI è ad esempio necessario per completare l’iter di lavorazione della pratica.

SUGI: Sistema Unico Gestione IBAN

Una funzionalità disponibile sul portale dell’INPS con accesso mediante SPID di 2° livello, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), permette al cittadino o patronato di inserire o modificare l’IBAN associato a ciascuna pratica di competenza in attesa di liquidazione del TFR.

A seguito della comunicazione inviata via email e/o sms al cittadino, si dovrà inserire o modificare l’IBAN tramite SUGI. Utilizzando la funzionalità “Visualizzazione Richieste Inoltrate”, si può arrivare alla ricevuta di protocollazione in pdf, in cui sono riportate le informazioni inserite (la nuova funzionalità, quindi, esclude la comunicazione dell’IBAN da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro).

Integrazione TFR e Previdenza complementare

I dati per calcolare accantonamento del TFR e conferimento al Fondo Pensione sono acquisiti dal flusso Uniemens – ListaPosPA e le aliquote calcolate al netto di eventuali movimenti mensili di previdenza complementare. La visualizzazione delle retribuzioni e di tali accantonamenti nel sistema di pagamento TFR rimane annuale.

Cruscotto accantonamenti

Un  servizio a disposizione dei lavoratori pubblici e dei Patronati su delega permette di consultare il proprio montante TFS maturato alla data della richiesta, utilizzando i dati acquisiti dalla propria posizione assicurativa in tempo reale, comprendendo anche le eventuali quote di montante TFS, Riscatto o TFA (Trasferimento fondo attivo da altro Ente) utili al calcolo totale della posizione previdenziale. Le quote di accantonamento sono anche rivalutate.

=> Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo

Il “Cruscotto Accantonamenti TFR Dipendenti Pubblici” consente quindi la consultazione del proprio accantonamento complessivo ai fini del TFS, sulla base dei dati comunicati dal datore di lavoro e le denunce mensili in tempo reale.

Calcolo importo TFS: quanto spetta di liquidazione

L’importo della buonuscita è calcolato a partire dalle quote di accantonamento annuali nella misura pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in proporzione e si calcola come mese intero dopo i 15 giorni. La retribuzione annua lorda di base del calcolo non può superare il tetto di 240mila euro.

Simulatore di prestazione

L’utente, dalla propria area riservata, può accedere alla simulazione del TFS futuro (orientativa): il sistema proporrà i periodi per i quali è stato maturato il diritto alla prestazione in base a quanto già indicato nel Cruscotto accantonamenti, calcolando un importo di massima del TFR netto alla data della richiesta.