Dal 20 ottobre 2021, l’INPS rende disponibile un nuovo servizio tramite il quale propone agli utenti che ne hanno diritto, la possibilità di accesso diretto alla pensione di reversibilità: nell’area MyINPS o anche via SMS (laddove siano noti i contatti del coniuge di un defunto, per il quale risulta cessata la pensione), arriverà una proposta di presentazione della domanda precompilata e di assistenza per il completamento del modulo, così da ridurre i tempi di dell’istruttoria e di erogazione della prestazione.
Una specifica notifica nell’area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda. Il servizio giunge al termine della sperimentazione avviata presso alcune Sedi INPS, ed ora è dispontrutture territoriali con il messaggio n. 2450 del 30 giugno 2021. Come detto, la funziona si attiva qualora l’Istituto registri la cessazione di un trattamento pensionistico dovuto a decesso del titolare.
=> Pensione di reversibilità e una tantum ai superstiti
Domanda di reversibilità
In base ai dati noti nella sua banca dati, individuerà (generalmente nel coniuge) i soggetti a cui teoricamente spetta la reversibilità e precompilerà la domanda con i loro dati, proponendo al potenziale beneficiario di inoltrare la richiesta. La domanda per la pensione ai superstiti si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS, Contact Center o patronato, in qualsiasi momento dopo il decesso del pensionato, purché entro dieci anni. Il diritto al trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Requisiti pensione di reversibilità
Il trattamento è riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti (da qui pensione di reversibilità), nel caso in cui l’assicurato abbia maturato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. La reversibilità al coniuge (o l’unito civilmente) superstite spetta anche in caso di separazione o divorzio ma a determinate condizioni. L’importo della pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del defunto (dante causa):
- 100%, coniuge e due o più figli oppure tre o più figli;
- 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 30% due genitori o fratelli e sorelle;
- 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
L’assegno si riduce dal 25% al 50% in base al reddito dei familiari che riceveranno la pensione di reversibilità