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Pensione Reversibilità: domanda precompilata online dal 20 ottobre

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 20 Ottobre 2021
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:55

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Domanda precompilata per la pensione di reversibilità, dal 20 ottobre 2021 l'INPS la propone via SMS al coniuge che ne ha diritto: vediamo come funziona.

Dal 20 ottobre 2021, l’INPS rende disponibile un nuovo servizio tramite il quale propone agli utenti che ne hanno diritto, la possibilità di accesso diretto alla pensione di reversibilità: nell’area MyINPS o anche via SMS (laddove siano noti i contatti del coniuge di un defunto, per il quale risulta cessata la pensione), arriverà una proposta di presentazione della domanda precompilata e di assistenza per il completamento del modulo, così da ridurre i tempi di dell’istruttoria e di erogazione della prestazione.

Una specifica notifica nell’area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda. Il servizio giunge al termine della sperimentazione avviata presso alcune Sedi INPS, ed ora è dispontrutture territoriali con il messaggio n. 2450 del 30 giugno 2021. Come detto, la funziona si attiva qualora l’Istituto registri la cessazione di un trattamento pensionistico dovuto a decesso del titolare.

=> Pensione di reversibilità e una tantum ai superstiti

Domanda di reversibilità

In base ai dati noti nella sua banca dati, individuerà (generalmente nel coniuge) i soggetti a cui teoricamente spetta la reversibilità e precompilerà la domanda con i loro dati, proponendo al potenziale beneficiario di inoltrare la richiesta. La domanda per la pensione ai superstiti si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS, Contact Center o patronato, in qualsiasi momento dopo il decesso del pensionato, purché entro dieci anni. Il diritto al trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Requisiti pensione di reversibilità

Il trattamento è riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti (da qui pensione di reversibilità), nel caso in cui l’assicurato abbia maturato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o  5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. La reversibilità al coniuge (o l’unito civilmente) superstite spetta anche in caso di separazione o divorzio ma a determinate condizioni. L’importo della pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del defunto (dante causa):

  • 100%, coniuge e due o più figli oppure tre o più figli;
  • 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 30% due genitori o fratelli e sorelle;
  • 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

L’assegno si riduce dal 25% al 50% in base al reddito dei familiari che riceveranno la pensione di reversibilità