Dal primo ottobre 2021, il PIN INPS giunge al capolinea: il termine di dismissione per tutti i profili è stato fissato al 30 settembre 2021, anche se i Consulenti del Lavoro segnalano una deroga temporanea (non oltre il 31 dicembre) concessa ai profili aziendali e agli intermediari. Per tutti gli altri, significa che per accedere ai servizi online e alla Mobile App dell’Istituto di previdenza non si potranno più usare le vecchie credenziali ma serviranno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica abilitata) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Dal 16 agosto, intanto, è possibile delegare un sostituto di fiducia (anche persona fisica) per l’accesso ai propri servizi, tramite specifica procedura illustrata dall’INPS nella Circolare 127 del 12 agosto. Una soluzione pensata per i privati che si appoggiano ad una persona di fiducia (non è dunque una ipotesi destinata agli intermediari, visti anche i limiti previsti di deleghe attribuite).
Gli ultimi soggetti a poter fruire fino ad oggi del PIN INPS sono stati i possessori dei codici già rilasciati per la prima volta alla data del 1° ottobre 2020 e poi rimasti in vigore nel periodo transitorio (per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti Codice dell’Amministrazione Digitale per l’accesso ai vari servizi telematici della PA), il cui termine – con Circolare n. 95 del 2 luglio scorso – è stato fissato al 30 settembre 2021.
Deroga per i profili professionali
Inizialmente era stato disposto che, per i profili professionali (utenti che operano in qualità di azienda, associazione di categoria, intermediario, Pubblica Amministrazione o Professionista), lo stop fosse addirittura fissato al primo settembre (con passaggio a SPID di livello 2 e superiore, oppure accedere CIE e CNS) e successivamente, con Messaggio n. 2926 del 25 agosto, a seguito delle richieste pervenute e delle esigenze organizzative, era stata uniformata anche per loro la data di dismissione del 30 settembre per l’accesso ai servizi telematici di rispettiva competenza.