È stato reso disponibile in questi giorni online il nuovo sito internet dedicato alla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (B2G) il cui obiettivo è di rispondere alle esigenze operative ed informative di tutti i soggetti coinvolti nel processo di fatturazione. Il restyling del sitto FatturaPA è stato pensato per rendere più intuitiva la possibilità di attivare i servizi online e reperire informazioni sulla fattura elettronica e sulle modalità di fatturazione verso le PA.
=> Fatturazione elettronica: i soggetti esclusi
Fatturazione elettronica verso la PA: normativa
L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la Finanziaria 2008 – (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244), modificata dall’art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – quando il Governo ha incaricato il ministero dell’Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall’Agenzia delle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla Sogei Spa.
Fatturazione elettronica verso la PA: regole
Ad essere coinvolti nell’emissione e invio della fattura elettronica sono essenzialmente tre soggetti:
- Operatori Economici;
- Pubbliche Amministrazioni;
- Intermediari.
La ricezione vede invece coinvolti solo PA e intermediari.
Perché l’e-fattura possa essere inviata ed accettata deve essere presentata in un file XML secondo il formato della FatturaPA:
- l’autenticità e l’integrità del file xml sarà garantita dalla firma elettronica qualificata;
- il file può essere inviato anche all’interno di file compresso ZIP.
=> Fattura elettronica: quando serve la firma digitale
Dal sito FatturaPA puoi:
- generare la fattura, ovvero compilare e generare il file XML secondo il formato fatturaPA;
- controllare la fattura: per effettuare su ogni fattura i controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario;
- monitorare la fattura visualizzando le informazioni relative al transito dei file nel Sistema di Interscambio;
- gestire il canale, ovvero i dati riguardanti il canale trasmissivo o ricettivo accreditato;
- visualizzare i file dello SdI tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
La trasmissione della fattura elettronica va effettuata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che rappresenta fondamentalmente il “postino” del sistema e-fattura. Lo SdI infatti:
- verifica con dei controlli formali, se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario”) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita IVA del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
=> Consultazione fatture elettroniche: guida per consumatori finali
Lo SdI invia quindi le seguenti tipologie di messaggi:
- notifica di scarto – se il file inviato dai trasmittenti non supera i controlli;
- notifica mancata consegna – se l’inoltro alla PA destinataria non va a buon fine;
- notifica di scarto esito – se l’esito della PA è sostanzialmente o formalmente errato;
- attestazione di avvenuta trasmissione – dopo 10 gg se l’inoltro alla PA destinataria non va a buon fine;
- ricevuta di consegna – se il file inviato dai trasmittenti supera i controlli e l’inoltro alla PA destinataria va a buon fine;
- notifica di esito – accettazione / rifiuto inviati dalla PA destinataria;
- notifica decorrenza termini dopo 15 giorni (ai trasmittenti e ai riceventi) – se il destinatario non segnala alcun esito entro i 15 giorni.
Da precisare però che il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione digitale delle fatture.