Con il Messaggio n. 1784/2019 l’INPS ha comunicato l’aggiornamento di alcune utility necessarie per rilevare le informazioni indispensabili per la valutazione della fruizione dei benefici derivanti dalle assunzioni agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 36 mesi, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 a condizione che queste riguardino giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
=> Assunzioni agevolate troppo complicate
Tuttavia l’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017 prevede che se in un precedente rapporto di lavoro, il datore ha parzialmente fruito l’esonero e il lavoratore venga poi nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Le nuove funzionalità implementate dall’INPS consentono ai datori di lavoro di verificare online, prima di effettuare l’assunzione, eventuali periodi residui spettanti per l’assunzione di quel singolo lavoratore.
L’applicativo è disponibile, previa autenticazione, sul sito internet dell’Istituto al percorso:
Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato
Attenzione: l’INPS specifica che il riscontro fornito non ha valore certificativo:
Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 40/2018, i datori di lavoro e i loro intermediari dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo si precisa che, ai fini della consultazione della predetta utility, il datore di lavoro o il suo intermediario dovranno preliminarmente attestare di aver acquisito tale dichiarazione, in quanto tale comunicazione costituisce il presupposto per la legittima consultazione della posizione del lavoratore.