Con il Messaggio n. 1430/2019 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle indicazioni circa le nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, in vigore dal 1° aprile 2019.
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La novità è che, ora, le domande per la prestazione familiare non devono più essere presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), come avveniva in passato, ma devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Operai agricoli OTI esclusi
Attenzione, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) sono esclusi da questa novità e dovranno continuare a presentare le domande di ANF in modalità cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16), disponibile sul sito dell’Istituto.
Invio ANF tramite intermediari
Per quanto riguarda le istruzioni procedurali circa la modalità di presentazione della domanda, nel Messaggio, l’INPS chiarisce che le istanze possono essere inoltrate, oltre che in via autonoma attraverso il servizio WEB utilizzando le proprie credenziali INPS, esclusivamente tramite i patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Dunque, oltre ai patronati, non vi sono altri intermediari autorizzati all’invio degli ANF.