Certificazione Unica 2019: prime istruzioni

di Anna Fabi

30 Gennaio 2019 10:00

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla segnalazione della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 mediante CU.

Con la circolare n. 3/2019, che fa seguito alla circolare n. 4/2018 in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune utili indicazioni circa la segnalazione della sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i modelli 730-4, attraverso il flusso informativo delle CU.

=> Scarica il modello CU/2019 con le istruzioni

Modelli 730-4

Si tratta dei modelli con i quali i CAF/professionisti e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti trasmettono telematicamente alle Entrate, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni 730-4, che poi l’Agenzia mette a disposizione dei sostituti d’imposta affinché effettuino i relativi conguagli sulle retribuzioni.

Comunicazione sede

Secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), modificato dall’articolo 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di comunicare entro il 7 marzo la sede telematica dove ricevere i 730-4, ad eccezione dei modelli con sostituto d’imposta INPS.

La comunicazione può inoltre essere effettuata:

  • con la Certificazione Unica (CU), attraverso il quadro CT;
  • con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica.

Comunicazione variazioni

I chiarimenti delle Entrate riguardano in particolare i sostituti d’imposta che, dopo la comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730-4, non hanno provveduto a comunicarlo con il modello CSO. In questo caso è necessario seguire la procedura descritta nella circolare n. 4/2018:

  • l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare, tramite PEC, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle Entrate;
  • le Entrate a loro volta contattano il sostituto d’imposta mediante PEC, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.

Sede telematica cancellata

Se il sostituto di imposta al quale è stato trasmesso l’invito non provvede ad aggiornare la sede telematica l’Agenzia delle Entrate cancella comunque l’indirizzo telematico degli intermediari che hanno comunicato la cessazione del rapporto. Dunque, in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento, il sostituto d’imposta si trova nella stessa posizione di chi non ha presentato, dal 2011, il modello CSO e, come chiarisce la circolare delle Entrate, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, dovrà compilare l’apposito quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei propri dipendenti.