Le modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, al fine di rendere rapida l’erogazione del trattamento attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di norma trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria, prevede una procedura semplificata (rif. Messaggio n. 1930/2018).
Domande online
Parliamo dell’indennità prevista dalla Legge n. 18/1980 e dll’articolo 1, comma 3, della Legge n. 508/1988, per i cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile.
Per questi soggetti, si effettua online la procedura di acquisizione delle domande di invalidità civile si effettua online
Domande tramite Patronato
Attenzione però, nella prima fase di rilascio della nuova procedura, tale novità sarà accessibile per le sole domande trasmesse dai Patronati. In più l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda che i Patronati potranno verificare automaticamente semplicemente inserendo il codice fiscale del soggetto richiedente.
Requisito anagrafico
La procedura riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017): il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della Legge n. 335/1998, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Compilazione domanda
La compilazione della domanda si articola su due fasi, la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori (dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto), la seconda consente di acquisire dati circa l’eventuale ricovero, l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni e la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).
La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori. Questa seconda fase è tuttavia facoltativa, dunque resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.
Possibile inoltre inserire nella sezione “Allegati” dichiarazioni di responsabilità e altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.