Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla normativa che prevede l’addebito del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica, tuttavia i dubbi da chiarire in merito agli esoneri e alla dichiarazione di non detenzione sono ancora molti.
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente arricchito la sezione del portale web dedicata alle FAQ, risposte alle domande più frequenti inerenti proprio la compilazione della dichiarazione andando incontro alle richieste di chiarimento dei contribuenti.
Nelle le FAQ, ad esempio, il Fisco spiega cosa è necessario fare se, successivamente all’invio della dichiarazione di non detenzione, si è venuti in possesso di apparecchi televisivi:
«In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.»
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Alla domanda “Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?”, le Entrate rispondono così:
«Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.»
Il sito delle Entrate riporta anche alcuni esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione, passando in rassegna casistiche differenti. Nel caso in cui due coniugi abbiano la loro residenza anagrafica rispettivamente in due abitazioni differenti, ad esempio, non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ma il Canone Rai è dovuto per ciascuna di queste.