Sta per suonare la campanella negli istituti italiani, e date le numerose novità in materia di scuola digitale che accompagneranno l?anno scolastico 2012-2013, il Garante per la privacy e protezione dei dati personali ha pensato bene di diffondere un vademecum per stabilire le regole base per tutelare proprio la privacy degli alunni, degli insegnanti e anche delle stesse famiglie.
Se nella scuola italiana fanno il loro ingresso i tablet, le lavagne multimediali, la pagella digitale e tutto sarà gestito da un sistema di iscrizioni online, un decalogo di norme da rispettare in materia di tutela della privacy è senza dubbio necessario. Si spazia dal contenuto dei temi scolastici ai cellulari in classe, dalla pubblicazione in Rete dei nomi degli studenti non in regola con i pagamenti fino alla pubblicazione di foto sui social network.
Tra i punti chiave delle linee guida stabilite dal Garante figura il divieto di pubblicare sul Web immagini o video di studenti o insegnanti senza il consenso degli interessati, mentre l?uso di cellulari e smartphone in classe è disciplinato direttamente dalle singole scuole. Anche i tablet devono essere usati con cautela rispettando le medesime norme nel caso di registrazioni.
Non è lecito, inoltre, rendere pubblici sul sito della scuola i nominativi di coloro che non versano la retta secondo le scadenze, mentre nel caso in cui siano installate telecamere di sorveglianza dentro gli istituti, persiste l?obbligo di metterle in funzione solo negli orari di chiusura degli istituti e avvisando della loro presenza.
Il Garante impone inoltre agli istituti di chiedere il consenso agli studenti prima di diffondere i loro dati personali alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, al fine di trovare eventuali sbocchi professionali. Per quanto concerne i registri di classe online e le pagelle elettroniche, si richiede la massima attenzione verso la protezione dei dati da parte delle stesse scuole, in attesa di una normativa definitiva da parte del Ministero.
I voti degli esami di Stato e gli esiti degli scrutini sono dati pubblici, pertanto valgono le normative di trasparenza stabilite dal Ministero fermo restando che la scuola non diffonda informazioni sul privato e sullo stato di salute degli alunni nel caso di “prove differenziate” sostenute dai portatori di handicap.
Un ultimo punto riguarda il trattamento dei dati personali:
«Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E’ bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.»
Sul sito del Garante per la privacy è possibile consultare il vademecum attraverso una serie di slides.