Il nuovo CAD e la dematerializzazione nelle PA

di Stefano Gorla

15 Marzo 2011 09:00

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Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) introduce importanti novità per il processo di rinnovamento, completando la riforma delle PA che passa necessariamente per l'innovazione tecnologica.

In data 22 dicembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, che fa seguito al Codice (dgls 82/05) varato nel 2005 e completa la riforma della Pubblica Amministrazione stabilita con il Dl 150/2010.

Pertanto a partire da tale data le PA sono chiamate a:

  • utilizzare entro 3 mesi solo la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni, inviando ricevuta di consegna ai soggetti che hanno in anticipo dichiarato il proprio indirizzo;
  • individuare entro 4 mesi un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
  • entro 6 mesi le PA centrali dovranno pubblicare i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
  • entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e digitali dei documenti informatici, rendendo effettivo il processo di dematerializzazione. Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla PA: sarà a carico di quelle in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre PA che ne facciano richiesta.
  • predisporre entro 15 mesi appositi piani di emergenza per assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità di erogazione dei servizi indispensabili e il ritorno alla normale operatività.

Il nuovo Codice introduce, accanto al Responsabile della conservazione, la figura dei Conservatori accreditati: soggetti che ottengono da DigitPA (ex CNIPA) il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici (art. 44 bis).

I soggetti privati devono essere costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a 200 mila euro.

I soggetti pubblici e privati che vogliano avviare il processo di dematerializzazione possono:

  • Gestire in proprio il sistema di conservazione sostitutiva, senza alcuna certificazione. Una scelta debole che espone il soggetto alla contestazione di scarsa garanzia del rispetto della normativa in materia.
  • Gestirlo in proprio sottoponendolo al vaglio di un conservatore accreditato che attesti la sicurezza, ma con evidenti nuove voci di costo.
  • Scegliere la gestione esterna integrale di tutto il processo, con automatica certificazione.