In data 22 dicembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, che fa seguito al Codice (dgls 82/05) varato nel 2005 e completa la riforma della Pubblica Amministrazione stabilita con il Dl 150/2010.
Pertanto a partire da tale data le PA sono chiamate a:
- utilizzare entro 3 mesi solo la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni, inviando ricevuta di consegna ai soggetti che hanno in anticipo dichiarato il proprio indirizzo;
- individuare entro 4 mesi un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
- entro 6 mesi le PA centrali dovranno pubblicare i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
- entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e digitali dei documenti informatici, rendendo effettivo il processo di dematerializzazione. Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla PA: sarà a carico di quelle in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre PA che ne facciano richiesta.
- predisporre entro 15 mesi appositi piani di emergenza per assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità di erogazione dei servizi indispensabili e il ritorno alla normale operatività.
Il nuovo Codice introduce, accanto al Responsabile della conservazione, la figura dei Conservatori accreditati: soggetti che ottengono da DigitPA (ex CNIPA) il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici (art. 44 bis).
I soggetti privati devono essere costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a 200 mila euro.
I soggetti pubblici e privati che vogliano avviare il processo di dematerializzazione possono:
- Gestire in proprio il sistema di conservazione sostitutiva, senza alcuna certificazione. Una scelta debole che espone il soggetto alla contestazione di scarsa garanzia del rispetto della normativa in materia.
- Gestirlo in proprio sottoponendolo al vaglio di un conservatore accreditato che attesti la sicurezza, ma con evidenti nuove voci di costo.
- Scegliere la gestione esterna integrale di tutto il processo, con automatica certificazione.