Confedilizia, associazione formata da tutte le associazioni territoriali dei proprietari di casa, segnala che sul proprio sito Internet sono disponibili due strumenti di pratica utilità per effettuare il versamento della seconda rata dell’Ici (Imposta comunale sugli immobili): una guida con le principali regole da tenere presenti in occasione del versamento dell?imposta ed un programma per il calcolo online dell’importo dell’Ici da versare.
Il termine per l’adempimento è il 16 dicembre, salvo differenti termini stabiliti dai Comuni. Si ricorda che il presupposto per l’applicazione dell’Ici è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
Soggetti all’Ici sono i proprietari degli immobili nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti in Italia o se in Italia non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il locatario finanziario. In caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Non sono soggetti all?Ici l’inquilino, il nudo proprietario, il comodatario.
Dal 2008 è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all?imposta ? anche se adibite ad abitazione principale ? le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (“Abitazioni di tipo signorile?), A/8 (“Abitazioni in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”).
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è previsto in 2 rate: la prima doveva essere pagata entro il 16 giugno scorso ed era pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2009; entro il 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. In realtà era possibile anche scegliere di versare l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2010.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24, anche per via telematica.