Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno, oltre al Decreto Sport e PA il Governo ha approvato un disegno di legge che prevede importanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario.
Al termine del CdM, il Ministro Antonio Tajani e i Ministri Andrea Abodi, Raffaele Fitto, Paolo Zangrillo e Carlo Nordio hanno illustrato alla stampa i provvedimenti, che dovranno ora essere sottoposti a Camera e Senato per il necessario ter parlamentare.
Proponiamo di seguito le proposte di modifica contenute nel disegno di legge sulla Riforma della Giustizia.
Abrogazione reato di abuso d’ufficio
Si abroga la fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) e si riformula in maniera estensiva il reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis). Affinché si configuri il reato, si dispone che:
- le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
- le relazioni devono essere sfruttate intenzionalmente;
- l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
- il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
- il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.
Attenuanti al reato di traffico d’influenze illecite
Per il traffico d’influenze illecite vengono previste attenuanti nei casi di particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Si estende inoltre al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.
Intercettazioni: ulteriori divieti
Il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni viene reso più stringente e solo se riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento:
- divieto di rilascio della copia delle intercettazioni se richiesta da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che sia motivata dalla esigenza di utilizzare i dati in altro procedimento specificamente indicato.
- Vietato anche per la polizia giudiziaria riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”.
- Si vieta al giudice di acquisire registrazioni e verbali di intercettazione (stralcio) che riguardino soggetti diversi dalle parti, a meno che non ne sia dimostrata la rilevanza.
- Divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile. Analogo divieto per il giudice nell’ordinanza di misura cautelare.
Interrogatorio preventivo e misura cautelare
Si prevede in via generale l’interrogatorio preventivo per le misure cautelari e si adotta il contradditorio preventivo laddove non sia necessario agire di sorpresa (es.: pericolo di fuga e inquinamento delle prove), con obbligo per il giudice, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, di valutare quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo.
L’interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.
Informazione di garanzia: più tutele
L’informazione di garanzia trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato, deve contenere una «descrizione sommaria del fatto» (oggi è richiesta solo l’indicazione della norma violata), con notifica dell’atto tramite polizia giudiziaria solo per urgenze. È sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia finché non siano concluse le indagini preliminari.
Sentenze di proscioglimento inappellabili
Si modifica la disciplina dei casi di appello del Il pubblico ministero non può più impugnare le sentenze di proscioglimento ricorrendo in appello per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati).
Restano appellabili le decisioni per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui è previsto l’appello delle sentenze di condanna da parte del PM (es.: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).
Corte d’assise
Il limite massimo di 65 anni di età per i giudici popolari della corte d’assise deve essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.