I giudizi amministrativi in materia di bandi PNRR si svolgeranno secondo procedure più snelle e tempistiche ridotte, come previsto dal decreto-legge 85/2022 (Articolo 3) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2022.
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR
Per evitare che i ricorsi possano compromettere il rispetto delle scadenze stabilite dall’Europa, il decreto stabilisce che per ogni contestazione relativa a una procedura amministrativa inerente agli interventi del Recovery Plan, il TAR fissi la discussione del merito alla prima udienza entro 30 giorni dal deposito dell’ordinanza, disponendo anche il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, se il Consiglio di Stato riforma l’ordinanza di primo grado, i 30 giorni scattano dalla data di ricevimento dell’ordinanza da trasmettere al TAR competente. Le disposizioni si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
In tutti i casi, il mancato svolgimento dell’udienza entro i tempi stabiliti comporta il decadimento della misura cautelare.
Il rito accelerato veniva finora applicato solo alle cause relative agli appalti del PNRR, mentre il nuovo decreto estende la norma a tutte le procedura amministrative che riguardano gli interventi finanziati con le risorse previste PNRR, in tutto o in parte, nel caso in cui sia stata presentata e accolta un’istanza cautelare.
Il giudice, inoltre, è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.