A partire da 1 luglio 2019 il processo tributario telematico (PTT) diventa un obbligo (articolo 16, comma 5 del Decreto- legge n. 119/2018) e non più un’opzione facoltativa per i ricorsi notificati alla controparte a partire da quella data.
A rilevare è dunque la notifica dell’atto alla controparte. Pertanto, per i ricorsi notificati prima , seppur depositati dopo, la nuova procedura (di cui al decreto MEF n. 163/2013 e successivi decreti) rimane facoltativa.
Fino al primo luglio è possibile utilizzare la procedura telematica con sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata (effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa) o digitale in alternativa alla presentazione dei documenti cartacei, procedendo attraverso gli strumenti informatici per gestire le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti.
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Il processo telematico prevede, oltre alla firma digitale, anche l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per ogni atto del processo e la registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.
Principali novità
- Formato atti e documenti (PDF/A)
- Sottoscrizione digitale (CADES BES)
- Deposito e consultazione fascicolo informatico (SIGIT)
- Pubblici elenchi per notifiche atti (INIPEC – INDICEPA)
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Anche dopo il 1 luglio, tuttavia, sarà possibile utilizzare gli atti cartacei in alcuni specifici casi: se fino al 30 giugno sia il contribuente sia l’ente impositivo possono decidere se usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), accedendo alla procedura telematica, successivamente l’obbligo riguarderà anche la sostituzione del difensore.
In casi molto particolari, tuttavia, sarà il presidente della commissione tributaria (o il presidente di sezione) ad autorizzare che il deposito degli atti avvenga con modalità diverse da quelle telematiche.
Fanno eccezione i contribuenti in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali la procedura telematica resta facoltativa.