Con l’approvazione alla Camera della Legge Europea 2018 si impongono norme più rigide sui tempi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti diimprese e professionisti. La PA è chiamata a versare gli acconti entro 30 giorni salvo che nel contratto di appalto sia stato concordato diversamente e, anche in questo caso, evitando di superare i 60 giorni.
Il processo di certificazione dei crediti viene gestito gratuitamente attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
Il recente messaggio 20 marzo 2019 fornisce istruzioni relative al conteggio del 30 giorni per non andare incontro a sanzioni:
Al fine di fornire i dati necessari al sistema PCC per il corretto calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) e più in generale per il calcolo dei tempi di ritardo e pagamento, si raccomanda agli utenti di utilizzare la funzione di comunicazione dei giorni effettivi di sospensione senza posticipare la data di scadenza del documento.
In questo modo, il sistema PCC sottrarrà i giorni durante i quali la fattura non era esigibile dal periodo compreso tra la scadenza e la data di pagamento per il tempo di ritardo, ma anche tra la data di emissione e la data di pagamento per il tempo di pagamento.
Viene anche sottolineato che, in assenza di un data effettiva di scadenza comunicata sul sistema PCC o acquisita automaticamente da Sicoge per le Amministrazioni dello Stato o attraverso struttura dati dell’OPI per gli enti in regime Siope+, per calcolare i tempi di pagamento viene presa in considerazione la data presunta di scadenza pari a 30 giorni dalla data di emissione del documento (60 giorni per gli enti del SSN).