Per le gare telematiche finalizzate all’acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni – come tutte quelle relative agli appalti pubblici – devono essere eseguite utilizzando canali di comunicazione elettronici. Un obbligo che vincola le stazioni appaltanti.
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Tuttavia, l’invio telematico di una offerta economica che non riporta la firma digitale dell’offerente, non è una lacuna che deve necessariamente portare all’annullamento della gara. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la normativa non prevede l’esclusione dalla gara telematica in caso di mancata sottoscrizione in via digitale della busta economica.
Più precisamente, l’accesso al portale per l’inserimento delle offerte presuppone il possesso di specifiche credenziali dirette ad assicurare “l’imputabilità delle operazione economica all’operatore cui quelle credenziali risultano abbinate”, pertanto già tenendo conto di questa procedura è chiaro che la gara telematica garantisce la piena trasparenza e tracciabilità delle relative operazioni.