Il nuovo Codice degli Appalti ha imposto l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara a partire dal 18 ottobre 2018. Un comunicato dell’ANAC datato 30 ottobre, tuttavia, sottolinea come il ricorso a risorse di comunicazione digitali non sia obbligatorio per gli acquisti di importo inferiore a 1000 euro. In questi casi, infatti, le stazioni appaltanti possono procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto la norma prevista dalla Legge Finanziaria 2007 non è stata abrogata dalla nuova normativa.
=> Appalti pubblici digitali: le deroghe
L’ANAC, rispondendo a diverse richieste di chiarimento in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, in riferimento agli acquisti di importo inferiore a mille euro, consente di procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata (art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ndr), non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.