L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda i subappaltatori limitatamente alle prestazioni che riguardano il contratto principale con la pubblica amministrazione, e si limita al rapporto fra il titolare dell’appalto e imprese o professionisti di cui questa si avvale direttamente, escludendo quindi ulteriori eventuali passaggi (appalto del subappalto). Sono alcune delle precisazioni contenute nell’approfondimento di Consiglio e Fondazione Nazionale dei Commercialisti sull’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore lo scorso primo luglio 2019 per i subappalti nei contratti con la PA (in base al comma 916 della legge di Bilancio 2019).
Si tratta, sottolineano i commercialisti, di uno dei primi settori del privato a sperimentare l’obbligo di e-fattura. Il documento analizza tutti i diversi aspetti della fattura elettronica:
- tracciabilità dei pagamenti,
- servizio QR code (acquisizione automatica dati del cliente in fattura),
- sanzioni.
Ci soffermiamo in particolare sulle precisazioni relative all’ambito di intervento, per capire quali sono i nuovi oggetti privati già obbligati alla fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici.
La novità è infatti l’estensione dell’obbligo ai subappalti, quindi a rapporti fra due contraenti privati (il titolare del contratto con la PA e le imprese o professionisti a cui subappalta la fornitura di beni o servizi). I subappaltatori sono coloro che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo di contratti e subcontratti.
Nel dettaglio, la norma riguarda:
- subappaltatori: titolari di un contratto di subappalto, «con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto»;
- subcontraenti: titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
In pratica, quindi, l’obbligo vale in tutti i casi in cui l’appaltatore abbia fatto le comunicazioni previste dalla legge in caso di subappalto. Significa che un fornitore dell’appaltatore è tenuto alla fattura elettronica solo per le operazioni che riguardano l’appalto con la PA, non per tutte le cessioni di beni o servizi che effettua nei confronti del cliente.
Altra precisazione: il rapporto fra appaltatore e subappaltatore deve essere diretto. Esempio: il titolare dell’appalto (A) si rivolge a una seconda impresa (B) per acquistare determinati beni relativi all’appalto. E questa seconda impresa, a sua volta, fa un contratto con un suo fornitore (C) al quale chiede parte di questi beni che deve consegnare. L’obbligo di fatturazione elettronica al momento riguarda solo i soggetti A e B, mentre l’impresa C può continuare ad emettere fattura cartacea. Fino al primo gennaio 2019, quando invece la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni fra privati.