Dietrofront sulla norma che regola le modalità di versamento del canone di affitto entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2014, misura che vieta i pagamenti in contanti imponendo l?obbligo di tracciabilità: grazie a un chiarimento proveniente direttamente dal Dipartimento del Tesoro, infatti l?utilizzo di strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito o di debito) riguarda solo gli importi superiori ai 1000 euro.
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Gli affitti relativi alle unità abitative possono quindi essere versati in contanti fino al limite di 999,99 euro, inoltre non sono previste sanzioni per coloro che hanno incassato denaro liquido come canone di locazione anche dopo il 1 gennaio, purché gli import siano inferiori a questa soglia.
Le multe previste dalla normativa, infatti, si applicano solo per i pagamenti non tracciabili superiori ai 1000 euro: si parla, nel dettaglio, di sanzioni che variano dall?1% fino al 40% dell?importo versato.
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Le transazioni intercorse tra il proprietario dell?abitazione e l?inquilino devono comunque essere documentate anche se effettuare in contanti, tuttavia è sufficiente «una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione.»