Antinfortunistica, la verifica dei mezzi di protezione grava sulla PA

di Giusy Palumbo

21 Luglio 2011 09:30

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Per la Corte di Cassazione è il funzionario comunale dirigente del Settore Tecnico in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro a rispondere dell'omissione.

Anche nella Pubblica Amministrazione, nella specie ente locale Comune, sono i soggetti chiamati a garantire l’osservazione delle disposizioni in materia di verifica dei mezzi di protezione e prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro ad essere responsabili in caso di omissione.

Nello specifico, la vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte riguardava due operai del Comune che hanno riportato lesioni da contusioni alle mani per aver sollevato una lastra di marmo senza indossare i guanti di protezione. Il giudice riteneva responsabile penalmente il funzionario comunale dirigente del Settore Tecnico in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro per non aver verificato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La difesa dell’imputato si affidava a due motivi di ricorso: l’erronea applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni e l’erronea valutazione della prova dovuta alle incerte e contraddittorie dichiarazioni rese da uno dei lavoratori infortunati sull’utilizzo dei guanti protettivi.

Entrambi i motivi di ricorso sono stati considerati inammissibili dai giudici di legittimità, senza dubbi sul fatto che la responsabilità debba gravare sul tecnico comunale. La legge, del resto, obbliga alla verifica dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale con l’articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 che obbliga il datore di lavoro e il dirigente a «richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione».

Nel caso specifico della PA la giurisprudenza di legittimità esclude la responsabilità del dirigente del servizio stradale per l’omessa informazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale di carichi da parte dei lavoratori, per la mancata predisposizione di idonei DPI e per l’omessa redazione della relazione sulla valutazione dei rischi, poiché nella P.A. al datore di lavoro sono attribuiti autonomi poteri decisionali e di spesa.