Istituzioni europee e privacy, il Garante europeo per la protezione dei dati

di Alfredo Bucciante

13 Gennaio 2010 09:00

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È un'istituzione comunitaria indipendente e vigila sulla corretta applicazione, da parte delle istituzioni europee, delle normative in tema di trattamento dei dati personali

Le funzioni del Garante sono quelle di supervisione, consultazione e cooperazione. La prima, quella di supervisione, è la sua funzione tipica: deve ascoltare i reclami che coinvolgono i dati personali dei cittadini, in collaborazione con i singoli uffici interessati, e con gli uffici di protezione dati delle singole istituzioni. Può in questa sede anche condurre inchieste e raccogliere denunce. Oltre al rapporto con il cittadino, ha anche una funzione di consultazione, dal momento che può essere interpellato in sede di approvazione di direttive e regolamenti, o nelle cause di fronte alla Corte di giustizia che siano rilevanti sotto questo profilo. Svolge anche una valutazione preventiva rispetto ai dati personali gestiti dalla istituzioni comunitarie e tiene un registro delle operazioni notificate al Garante. Per quanto concerne la cooperazione, essa si intende operante con le autorità nazionali, con gli uffici per la protezione dei dati personali delle singole istituzioni e attraverso la partecipazione a diverse conferenze internazionali sull’argomento.

Il Garante pubblica ogni anno, prima dell’estate, un rapporto contenente le informazioni sulle attività compiute in quel periodo, mettendo in luce quanto fatto e gli asetti più rilevanti del lavoro. I rapporti degli anni passati sono disponibili anche in italiano sul sito web. Si accennava poco fa agli uffici per la protezione dei dati dei singoli organi della Comunità. È, come detto, lo stesso Regolamento del 2001 che prevede l’obbligo, per ciascuna istituzione europea, di dotarsi di un ufficio di questo tipo, e di un funzionario responsabile. Ad esempio, la Commissione europea ne ha uno per ciascun Direttorato generale.

Le funzioni sono quelle di coordinamento del lavoro con il Garante principale, ma possono anch’essi condurre inchieste autonomamente, devono tenere un registro delle proprie attività ed informare il Garante in merito a possibili operazioni che potrebbero comportare rischi specifici. I diversi uffici formano inoltre un network, che si incontra periodicamente per stabilire linee comuni o individuare buone pratiche di lavoro dall’esperienza di ciascuno. Tornando al Garante, i modi per presentare ricorso sono molto semplici. In particolare, esiste una certa libertà di forme per farlo, dal momento che viene accettata la posta elettronica, il fax o la posta ordinaria. È in ogni caso necessario allegare tutti i documenti sulla base dei quali si intende far valere il reclamo.

Si raccomanda comunque di rivolgersi principalmente agli uffici di ciascuna istituzione, e di adire il Garante solo dopo averlo fatto, o direttamente qualora particolari circostanze lo richiedano. Quello è l’unico caso in cui il Garante può fungere da “organo di appello”. Ugualmente, non è possibile rivolgersi al Garante in relazione ad una decisione già ricevuta da parte di un’autorità nazionale, a prescindere dal suo esito. Dopo che il ricorso è stato ammesso, ne viene data comunicazione al ricorrente e all’organo interessato, e il Garante può in questa sede esercitare i propri poteri di inchiesta.

Qualsiasi decisioni del Garante può essere impugnata di fronte alla Corte di giustizia europea. Esiste anche un Memorandum of Understanding (pdf) tra il Garante e il Mediatore europeo, per evitare duplicazioni nei ricorsi. In particolare, se si sceglie di adire uno dei due organi, non ci si può rivolgere all’altro, a meno che non si presentino elementi nuovi.

Sul sito web del Garante è inoltre possibile prendere visione del registro dei ricorsi[http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/115]. I risultati sono ordinati cronologicamente e contiene per ciascun caso tutte le informazioni sulla base delle quali si è basata la decisione, come ad esempio le parti coinvolte e la base legale della decisione, rimandando ai file in pdf del caso. È un utile modo per valutare, sulla base delle decisioni precedenti, la possibilità pratica di successo di un eventuale reclamo.