Ho svolto 35 anni nella polizia penitenziaria, riformato nel 2012 per cause di servizio, percependo una pensione privilegiata che mi dava titolo, con articolo 75, di continuare il rapporto lavorativo da civile nella stessa amministrazione come assistente amministrativo. Mi è pervenuto dal D.A.P. un licenziamento d’ufficio con 6 mesi di preavviso, per aver raggiunto 65 anni di età: non credo sia giusto poiché la legge mi consentiva di rimanere in servizio fino all’età di 67 anni per raggiungere i contributi di 20 anni per la pensione minima. Posso fare richiesta o contestare al D.A.P per restare in servizio fino all’età di vecchiaia a 67 anni.
Nel suo caso, il collocamento d’ufficio a 65 anni disposto dal DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) si basa sulla normativa che prevede il pensionamento obbligatorio per i dipendenti pubblici al raggiungimento del limite ordinamentale, a meno che non si rientri in specifiche eccezioni.
Il collocamento d’ufficio a 65 anni per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011. La legge 4 agosto 2022, n. 79, stabilisce inoltre che i dipendenti pubblici debbano essere collocati in pensione d’ufficio al raggiungimento dei 65 anni se hanno maturato almeno 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Tuttavia, possono proseguire fino ai 67 anni se non hanno maturato tale requisito contributivo.
Avendo lei 35 anni di servizio, ha ampiamente raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), per cui la sua amministrazione ha applicato correttamente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Nel suo caso, però, percependo una pensione privilegiata per cause di servizio, la situazione si complica: tale trattamento segue infatti una logica diversa dalle pensioni ordinarie, in quanto concessa per invalidità o inabilità derivanti dal servizio e quindi non rientra nel normale conteggio dei contributi ai fini della maturazione di una pensione di vecchiaia vera e propria.
Tuttavia, il suo passaggio a un incarico civile nella stessa amministrazione lascia presumere che lei sia stato retribuito normalmente in questi anni, con relativi versamenti contributi che hanno contributivo al montante complessivo.
La possibilità di contestare il collocamento a riposo e di richiedere una proroga fino a 67 anni dipender quindi dalla natura del suo incarico e dalla sua situazione contributiva.
Se non ha ancora raggiunto i 20 anni di contributi per la pensione minima può presentare domanda di proroga al DAP ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 1092/1973, che prevede che i dipendenti pubblici possano rimanere in servizio fino a 67 anni se non hanno maturato i requisiti per la pensione.
Consulti un legale specializzato in diritto del lavoro pubblico o un sindacato per valutare i margini di contestazione del licenziamento. In ogni caso, è essenziale verificare tutti i dettagli contributivi e normativi con un esperto del settore per tutelare al meglio i suoi diritti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi