Pensione dipendenti pubblici: dal 2025 quali penalizzazioni?

Risposta di Anna Fabi

27 Settembre 2024 10:31

Gabriella chiede:

Sono una dipendente pubblica (MEF) in servizio dal 1° luglio 1985. A dicembre 2025 compirò 65 anni: potrò andare in pensione senza penalizzazioni a gennaio 2026?

Secondo le normative vigenti in Italia, i dipendenti pubblici sono soggetti al pensionamento d’ufficio al compimento dei 65 anni di età, a meno che non abbiano raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi.

Tuttavia, la normativa prevede che il collocamento a riposo possa essere posticipato fino al raggiungimento dei 67 anni, ovvero l’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, se il dipendente pubblico non ha ancora maturato il requisito contributivo minimo di 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia.

Non solo: nella Manovra 2025 potrebbe essere inserita una opzione per il posticio fino a 70 anni, ma soltanto su base volontaria e in accordo con la propria amministrazione (peraltro, solo per un numero limitato di dipendenti, si ipotizza un 10% del turnover programmato, e generalmente dirigenti che resterebbero in veste di tutor).

Mettendo da parte questa ipotesi, che comunque sarebbe residuale, nel suo caso specifico, lei ha iniziato a lavorare il 1° luglio 1985, e a dicembre 2025 avrà 40 anni e 6 mesi di servizio (questo significa che ha ampiamente superato il requisito minimo dei 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia).

Signficia che compirà 65 anni a dicembre 2025 ma, in virtù delle regole sul pensionamento d’ufficio nella Pubblica Amministrazione, potrebbe essere collocata a riposo d’ufficio dal 1° gennaio 2026, a meno che non le venga concessa la possibilità di rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

CALCOLO PENSIONE ONLINE

Deroghe al pensionamento d’ufficio

Come detto, in alcuni casi, la Pubblica Amministrazione può consentire al lavoratore di rimanere in servizio oltre i 65 anni, ma solo fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni) o del requisito contributivo per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne). Questa estensione del servizio viene valutata su richiesta del dipendente, generalmente quando il lavoratore non ha ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Nel suo caso, considerando che a gennaio 2026 avrà 40 anni e 6 mesi di contributi, potrebbe non ottenere la deroga per continuare a lavorare fino al raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi richiesti per la pensione anticipata. Ma non credo sia questa la sua intenzione. A meno di deroghe particolari concesse dall’amministrazione, dunque, è molto probabile che lei venga collocata in pensione a 65 anni, ovvero nel gennaio 2026.

Questo comporta il pensionamento con le regole della pensione di vecchiaia se ha già maturato i requisiti minimi (20 anni di contributi) oppure tramite un’estensione del servizio solo fino al compimento dei 67 anni.

Se le viene concesso di rimanere fino a novembre 2027, potrebbe accedere alla pensione anticipata senza penalizzazioni, a meno di non rientrare nelle cinque gestioni previdenziali ex-INPDAP – Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), alla Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS), alla Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari (CPUG) – per le quali, se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2024, è previsto non soltanto un ricalcolo della quota retributiva qualora si ricada nel calcolo misto della pensione (con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995  si applica un’aliquota del 2,5% annua), ma anche una finestra mobile più lunga per l’uscita, con la decorrenza che man mano si allunga dal 2025 in poi:

  • quattro mesi nel 2025,
  • cinque mesi nel 2026,
  • sette mesi nel 2027
  • nove mesi dal 2028.

Le riporto i riferimenti normativi utili nel suo caso:

  • Legge 30/12/2023, n. 213 (Manovra 2024)
  • D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)
  • Legge n. 214/2011 (Riforma Fornero)
  • Art. 2, comma 5, Legge n. 335/1995

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Anna Fabi