Sono una insegnante elementare di 61 anni in servizio da settembre 1983. Nel 2025 maturerò 42 anni di contributi: potrò andare in pensione? Con quale decurtazione?
Le lavoratrici conseguono il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e dieci mesi di contributi. Quindi, visto che lei nel 2025 avrà 42 anni di contributi, potrà senz’altro presentare domanda di pensione anticipata. Può farlo a partire dal momento in cui raggiunge il requisito, rispettando le scadenze previste nel comparto Scuola per la richiesta di cessazione del servizio a partire dall’anno scolastico successivo.
Per quanto concerne l’importo della sua futura pensione, in effetti dei dovrebbe rientrare nella platea di dipendenti pubblici a cui si applica la decurtazione provocata dal nuovo sistema di calcolo dei versamenti anteriori al 1996 per chi aveva a tale data fino a 15 anni di versamenti: iscritti alle gestioni enti locali (CPDEL), sanitari (CPS), insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori (CPUG).
Per il calcolo della pensione mista si applicano infatti nuovi coefficienti di rendimento (meno favorevoli dei precedenti) ai contributi precedenti al 1996. Questo, a condizione che il lavoratore abbia fino a 15 anni di versamenti anteriori a tale data: in presenza di anzianità contributiva maggiore, restano i precedenti coefficienti. In base a quel che scrive, lei ha meno di 15 anni di contributivi versati al primo gennaio 1996, quindi rientra nel taglio.
I commi 157 e seguenti della legge 213/2023 prevedono non solo un calcolo meno favorevole della pensione ma anche un allungamento delle finestre mobili per i dipendenti in questione. L’allungamento della finestra mobile, che resta pari a tre mesi per cui matura il requisito per la pensione anticipata entro la fine del 2024, sale a quattro mesi per chi lo raggiunge nel 2025.
La finestra mobile è il periodo che intercorre fra il momento di acquisizione del diritto e quello della prima decorrenza utile. Se la domanda di pensione è successiva alla prima decorrenza utile non si applica la finestra mobile.
Di norma, le domande di pensionamento a partire dal 1° settembre vanno presentate ogni anno dal personale scolastico (ATA, DSGA e docenti ) in autunno (setttembre / ottobre), oppure entro il 28 febbraio successivo per le formule di flessibilità in uscita (ad esempio Quota 103 e Opzione Donna). Per le pensioni 2025 la domanda si presenta dunque in questo periodo. Per le pensioni decorrenti nel 2026 (per chi matura i requisiti nel 2025), si fa domanda tra settembre 2025 e febbraio 2026.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz